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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34548/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società a responsabilità limitata un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, con cui venivano contestati utili extracontabili e rettificato il reddito imponibile della società. Divenuto definitivo l'accertamento societario per mancata impugnazione, l'Ufficio emetteva successivi avvisi nei confronti dei due soci, imputando pro quota il maggior reddito accertato alla società, in ragione della ristretta base partecipativa. I soci impugnavano gli avvisi e la CTP annullava gli atti ritenendo insufficiente la sola ristretta base sociale. La CTR accoglieva parzialmente l'appello dell'Ufficio e riteneva che il reddito di partecipazione fosse imponibile solo nella misura del 40% ex art. 47 d.P.R. n. 917/1986. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 47 TUIR, sostenendo che, in caso di utili extracontabili in società a ristretta base partecipativa, non opera la presunzione di attribuzione ai soci nella misura del 40%, poiché tali utili non essendo mai stati contabilizzati o dichiarati dalla società non vi è una doppia imposizione da mitigare.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nelle società a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili non sono soggetti alla presunzione di attribuzione ai soci nella misura del 40% prevista dall'art. 47 TUIR, perché si tratta di redditi evasi e mai dichiarati dalla società, sicché non vi è alcuna doppia imposizione da evitare. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso dei contribuenti contro gli avvisi di accertamento. I contribuenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle società a ristretta base partecipativa, la distribuzione ai soci degli utili extracontabili può essere presunta in base agli elementi del caso, ma non si applica automaticamente la disciplina che limita l'imponibilità al 40% quando gli utili non risultano mai contabilizzati dalla società.
  • La riduzione dell'imponibile prevista per talune distribuzioni di utili presuppone l'esistenza di utili già emersi o dichiarati in capo alla società; se il reddito è interamente occultato, non vi è spazio per la mitigazione della doppia imposizione.
  • Quando il giudice di legittimità accoglie il motivo di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali, può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso introduttivo originario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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