Cassazione Civile, Sentenza n. 34056/2021 del 12/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato in parte l'avviso di accertamento suppletivo per il recupero di dazi antidumping e IVA su importazioni (14 bollette, importo complessivo contestato circa euro 445.497). L'Ufficio doganale aveva contestato l'origine preferenziale dagli Emirati Arabi indicata nei certificati FORM-A sostenendo che la merce proveniva dalla Cina e che la società interposta (Vitrextex/Vetrixtex) non aveva effettuato le lavorazioni dichiarate; contestata altresì la responsabilità personale del legale rappresentante (Pinter) ai sensi del regolamento doganale. In cassazione i ricorrenti denunciavano violazione di norme comunitarie sulla prova del certificato di origine e sui poteri di cooperazione amministrativa, vizi nella qualificazione della responsabilità personale e sollevavano (in via pregiudiziale) questioni di diritto comunitario da rimettere alla Corte di Giustizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi inammissibili poiché in larga parte attengono alla valutazione di fatto propria del giudice di merito (non sindacabile in cassazione) e per essere stati prospettati per la prima volta in sede di legittimità. Ha confermato il principio secondo cui il certificato di origine FORM-A non ha efficacia di prova assoluta e può essere disconosciuto dall'autorità di importazione in presenza di ragionevoli dubbi e di elementi probatori contrari (anche sulla base di indagini o informative OLAF), senza che sia necessaria l'attivazione preventiva obbligatoria della cooperazione amministrativa con lo Stato esportatore. Ha altresì ritenuto legittima l'estensione della responsabilità al legale rappresentante ove sussistano elementi che dimostrino conoscenza o prevedibilità della condotta fraudolenta. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese (liquidate in euro 7.800,00 oltre spese prenotate) e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)
art. 26; art. 201; art. 202; art. 220
Il certificato di origine costituisce titolo per l'accesso al regime preferenziale ma non prova 'iuris et de iure' l'effettiva origine; l'autorità di importazione può disconoscere l'efficacia del certificato in presenza di ragionevoli dubbi e elementi probatori contrari; l'art. 202 consente di individuare soggetti diversi dal dichiarante che possono essere ritenuti debitori doganali se hanno partecipato consapevolmente o con colpa.
Regolamento CEE n. 2454/1993 (disposizioni di applicazione del codice doganale)
Prevede modalità di accertamento e collaborazione; consente che l'autorità di importazione si basi su indagini e riscontri anche in assenza di formale revoca del certificato di origine dallo Stato esportatore.
Norma nazionale richiamata in relazione alla disciplina della responsabilità e degli adempimenti doganali, richiamata per il confronto con le previsioni comunitarie sulla individuazione del dichiarante e dei soggetti responsabili.
art. 360, comma 1, n. 3 (e richiamo agli artt. 360, n.4 e n.5 per limiti del sindacato)
Stabilisce i motivi tassativi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto le censure dei ricorrenti riferite alla valutazione della prova come inammissibili perché miravano a riconsiderare fatti e valutazioni del giudice di merito e non a denunciare un errore di diritto qualificato ai sensi dell'art. 360.
art. 13 comma 1 quater (contributo unificato)
Applicazione delle norme sul contributo unificato e sui raddoppi previsti per specifiche ipotesi procedurali; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Causa C-438/11 Lagura e altri, e altre pronunce (es. Veloserviss C-47/16)
Conferma che l'autorità di importazione non è vincolata alla valutazione dello Stato esportatore e può non attivare preventivamente la cooperazione amministrativa qualora sussistano dubbi fondati sull'origine reale delle merci; la relazione OLAF ha rilevanza probatoria significativa.
Massime di principio
- Il certificato di origine (FORM-A, EUR-1) è condizione per fruire del regime preferenziale ma non ha valore di prova assoluta: l'autorità di importazione può contestarlo se emergono elementi concreti contrari.
- Informative o accertamenti OLAF e indagini tecniche o contabili possono legittimare il recupero dei dazi anche in assenza di revoca formale del certificato d'origine dallo Stato esportatore.
- La cooperazione amministrativa preventiva con lo Stato esportatore non è sempre obbligatoria; non può invece essere usata per impedire all'autorità di importazione di verificare autonomamente ragionevoli dubbi sull'origine.
- La responsabilità personale del legale rappresentante o di altri soggetti diversi dal dichiarante può essere pronunciata se ricorrono elementi che dimostrino partecipazione consapevole o prevedibile alla pratica illecita, in base all'art. 202 del regolamento doganale.
- In cassazione non sono sindacabili le valutazioni di fatto e la critica delle valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito; i motivi devono essere coerenti con le fattispecie tassative dell'art. 360 c.p.c.
- Per avere chance di successo in casi analoghi l'importatore deve predisporre documentazione probatoria solida e preventiva (prove di lavorazione effettiva nel Paese indicato, documenti contabili, attestazioni tecniche, elementi che possano confutare rilievi OLAF), e sollevare tempestivamente ogni censura rilevante nei gradi di merito.
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