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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05657/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo, con un unico motivo, un vizio relativo al trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che contestava la motivazione sulla pena applicata, sostenendo in sostanza che la Corte non avesse esplicitato in modo sufficientemente specifico e dettagliato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. posti a base della determinazione della pena e degli aumenti per continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che una motivazione analitica sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. non è necessaria quando la pena irrogata sia prossima al minimo edittale e gli aumenti per i reati satellite siano modesti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo infondato il rilievo sulla carenza di motivazione del trattamento sanzionatorio. La decisione di merito richiamata riguardava un reato più grave di ricettazione, con aumenti per continuazione contenuti in 1/30 della pena base per ciascun reato satellite.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La norma sulla determinazione della pena non impone una motivazione analitica e dettagliata su tutti i criteri considerati; tale specificazione è richiesta solo quando la pena si discosta in modo significativo dalla misura media edittale. Se la pena base è vicina al minimo e gli aumenti per continuazione sono esigui, non si configura abuso del potere discrezionale.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato solo implicitamente in quanto si tratta di ricorso per cassazione; il testo non ne sviluppa il contenuto.

Massime di principio

  • In tema di dosimetria della pena, la motivazione della sentenza non deve necessariamente indicare in modo analitico tutti i criteri dell'art. 133 c.p. se la pena irrogata è prossima al minimo edittale o comunque contenuta entro limiti fisiologici.
  • La specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito nella determinazione della pena è necessaria solo quando il giudice si discosti sensibilmente dalla misura media edittale.
  • Quando gli aumenti per continuazione sono di esigua entità, è escluso in radice che la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena sia stata abusata.
  • Un motivo di ricorso che censuri la motivazione sulla pena senza confrontarsi con la modesta entità della pena base e degli aumenti per continuazione può essere dichiarato manifestamente infondato e condurre all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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