Cassazione Penale, Sentenza n. 4438/2022 del 08/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per usura aggravata: 1) violazione di legge per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con escussione di testi (fratello della persona offesa e gli emittenti degli assegni) ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; 2) dedotta errata valutazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) per non aver considerato adeguatamente assenza di precedenti e l'età; 3) vizio di motivazione per aver fondato la responsabilità esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa non considerando la circostanza della restituzione mediante assegni emessi da terzi. Inoltre sono stati prodotti motivi nuovi a sostegno del ricorso via PEC.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: (1) la prova documentale acquisita in perquisizione corroborava le dichiarazioni della persona offesa rendendo superflua l'escussione dei testi richiesti; (2) le circostanze favorevoli addotte non erano sufficienti e in parte non provate rispetto ai dati negativi già valutati (precedenti, gravità della condotta, somme erogate, minacce); (3) le censure erano reiterative e non confutavano adeguatamente la motivazione della Corte d'appello che aveva elencato riscontri documentali coincidenti con la dichiarazione della persona offesa. I motivi nuovi sono stati ritenuti tardivi e quindi inammissibili ex art. 611 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto superflua l'escussione dei testi richiesta ai sensi dell'art. 507 perché i dati documentali acquisiti (assegni e annotazioni) fornivano riscontro preciso e determinante alle dichiarazioni della persona offesa; non era quindi necessaria la rinnovazione dell'istruttoria.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere neglicate se gli elementi positivi addotti dall'imputato (es. età, assenza di precedenti) sono ritenuti insufficienti o contraddetti da elementi negativi concreti (precedenti, gravità del fatto, modalità e somme coinvolte, minacce).
I motivi nuovi depositati oltre i termini previsti sono inammissibili se tardivi rispetto alle norme processuali; la Corte ha rilevato la palese tardività dei motivi nuovi inviati via PEC.
In caso di inammissibilità del ricorso e valutata la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, il giudice può condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il pagamento di Euro 3.000.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (richiamata)
Richiamato quale principio in tema di responsabilità per motivi processuali: utile a fondare la valutazione di colpa ai fini della condanna alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se esistono riscontri documentali chiari e concordanti con la dichiarazione della persona offesa, la richiesta di escussione di ulteriori testi può essere considerata superflua; il giudice non è obbligato a disporre prove testimoniali quando la prova documentale è già decisiva.
- Le circostanze attenuanti generiche non sono automaticamente riconosciute: devono emergere elementi positivi concreti e predominanti rispetto ai dati negativi (precedenti, gravità del fatto, modalità). L'esistenza di precedenti o la gravità della condotta possono prevalere e giustificare il diniego delle attenuanti.
- La valutazione della credibilità della persona offesa può fondare una condanna se è corroborata da riscontri logici e documentali; il fatto che pagamenti siano stati effettuati tramite assegni di terzi non esclude automaticamente il vincolo col debitore se esistono elementi che collegano quelle operazioni alla vittima.
- Motivi nuovi o documenti prodotti tardivamente sono inammissibili: è essenziale proporre tutte le censure entro i termini e secondo le forme previste dal codice di procedura penale.
- In caso di ricorso inammissibile la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese processuali e, se ricorre colpa nella determinazione dell'inammissibilità, a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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