Cassazione Civile, Ordinanza n. 21336/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di liquidazione emesso in un giudizio di merito a favore di un consulente tecnico d'ufficio per l'attività svolta in una consulenza avente ad oggetto la ricostruzione di un appalto, l'accertamento dei lavori effettivamente eseguiti, la verifica della loro esecuzione a regola d'arte e la quantificazione del corrispettivo residuo dovuto ai sensi dell'art. 1657 c.c. La società interessata ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 contro il decreto di liquidazione; il tribunale ha accolto solo in parte l'opposizione, confermando il diritto al compenso ma riducendolo applicando l'art. 11 del d.m. 30.5.2002 e operando una riduzione rispetto ai minimi. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta nullità del decreto per difetto di motivazione, censura però riferita a una contestazione sollevata da una parte diversa; 2) violazione dell'art. 11 d.m. 30.5.2002, sostenendo che l'incarico rientrasse invece nell'art. 12 del medesimo decreto, norma speciale per le consulenze in materia di verifica tecnica, collaudo, misura e contabilità dei lavori e aggiornamento prezzi; 3) violazione dell'art. 29 d.m. 30.5.2002, assumendo che nessun compenso fosse dovuto poiché la relazione del consulente non aveva fornito risposta utile ai quesiti. Il consulente ha resistito e, con ricorso incidentale, ha censurato la riduzione del compenso sotto i minimi previsti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il vizio di omessa pronuncia riguardava una doglianza proposta da un'altra parte e non dalla ricorrente; ha accolto il secondo motivo, affermando che, in base all'oggetto dell'incarico, doveva applicarsi l'art. 12 del d.m. 30.5.2002 e non l'art. 11, trattandosi di consulenza su entità dei lavori eseguiti e quantificazione del prezzo; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a contestare l'utilità e la validità della consulenza, profili non sindacabili in sede di opposizione alla liquidazione del compenso e perché non confrontato con la motivazione del provvedimento; ha infine dichiarato assorbito il ricorso incidentale del consulente. L'ordinanza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Bari in diversa composizione per nuova liquidazione del compenso e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
disciplina l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al consulente tecnico; in tale sede non sono sindacabili contestazioni che investono la validità o l'utilità della consulenza come valutazione di merito della causa.
il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni effettivamente proposte dalla parte che deduce il vizio, non rispetto a doglianze formulate da altri soggetti del processo.
art. 11 d.m. 30.5.2002
non si applica quando l'incarico del consulente concerne la verifica dell'entità dei lavori eseguiti e la quantificazione del prezzo; il suo ambito è diverso da quello dell'art. 12.
art. 12 d.m. 30.5.2002
ha natura speciale rispetto all'art. 11 e si applica alle consulenze aventi ad oggetto la verifica tecnica dell'opera, il collaudo, la misura e contabilità dei lavori e la determinazione dei prezzi.
art. 29 d.m. 30.5.2002
la relazione finale e le attività svolte dal consulente rientrano tra le voci remunerabili; la mancata utilità processuale della relazione non esclude di per sé il diritto al compenso.
art. 49 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel ricorso incidentale per contestare la riduzione del compenso al di sotto dei minimi, ma la censura è rimasta assorbita.
art. 50 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai criteri di liquidazione del compenso del consulente tecnico.
art. 51 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai limiti della liquidazione dei compensi.
richiamato come parametro per la quantificazione del corrispettivo/saldo nell'ambito della consulenza sull'appalto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico, le censure che investono la validità, l'utilità o la decisività dell'elaborato peritale sono inammissibili se risolvono una valutazione di merito estranea al perimetro dell'opposizione sulla liquidazione.
- Il vizio di omessa pronuncia può essere dedotto solo dalla parte cui appartiene la domanda o l'eccezione non esaminata; una parte non può dolersi del mancato esame di una censura formulata da un altro soggetto processuale.
- Ai fini della liquidazione del compenso del consulente tecnico, la qualificazione dell'incarico va compiuta in base all'oggetto effettivo dell'attività svolta: quando la consulenza riguarda l'accertamento dell'entità dei lavori eseguiti, la corrispondenza tecnica e la quantificazione del prezzo, trova applicazione la disciplina speciale dell'art. 12 del d.m. 30.5.2002, non quella generale dell'art. 11.
- La circostanza che la relazione del consulente non sia stata risolutiva o non abbia condotto a una risposta utile ai fini della decisione non esclude automaticamente il diritto al compenso, se sia comunque stata svolta un'attività tecnico-valutativa rientrante nell'incarico conferito.
- La liquidazione del compenso del consulente tecnico deve tener conto dell'attività effettivamente espletata e non può essere ancorata solo all'esito processuale della consulenza.
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