Cassazione Penale, Sentenza n. 8393/2022 del 11/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente proponeva due motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 671 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che l'accoglimento dell'istanza di continuazione avrebbe dovuto comportare la rimodulazione di tutte le pene inflitte con le diverse sentenze e non soltanto di quella relativa a uno dei titoli esecutivi; 2) nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., e per errata applicazione degli artt. 671 c.p.p., 81 comma finale c.p. e 442 c.p.p., con particolare censura sulla determinazione dell'aumento per continuazione (anni 3) senza tener conto che la sentenza presa come parametro era stata pronunciata con il rito abbreviato e dunque avrebbe dovuto beneficiare della riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p., rendendo l'aumento eccessivo e sproporzionato rispetto alla pena base.
La decisione
Primo motivo: rigettato. La Corte ha ritenuto fondata la procedura precedente di unificazione ex art. 671 c.p.p. (ordinanza del 6.2.2015) e ha considerato corretta la scelta di rideterminare esclusivamente la pena relativa al titolo che nella precedente sede esecutiva era stato considerato più grave. Secondo motivo: accolto. La Corte ha rilevato l'omissione del giudice dell'esecuzione nel non applicare la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. alle pene pronunciate con il rito abbreviato; perciò ha annullato senza rinvio l'ordinanza limitatamente alla misura della pena complessiva e ha rideterminato la pena complessiva da anni tredici a anni dodici di reclusione, riducendo di un terzo l'aumento attribuito ai reati giudicati con il rito abbreviato (da anni tre a anni due). Il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
Norma sull'unificazione delle pene nei giudizi successivi; la Corte ha ritenuto corretta l'unificazione già disposta con ordinanza del 6.2.2015 e ha limitato la rideterminazione alla pena relativa al titolo che era stato considerato più grave nella precedente sede esecutiva
Prevede la riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato; la Corte ha affermato che, quando la continuazione riguarda reati giudicati con rito ordinario e con rito abbreviato, la riduzione del terzo si applica ai soli reati giudicati con rito abbreviato e il giudice dell'esecuzione deve tenerne conto nella quantificazione dell'aumento
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Censura motivazionale e di applicazione della legge come motivo di impugnazione in Cassazione; la Corte ha ritenuto fondata parzialmente la critica relativa alla mancata applicazione della riduzione prevista dall'art. 442
Norma sul cumulo e sull'aumento della pena nei concorsi di reati; citata nella doglianza in riferimento alla determinazione dell'aumento per continuazione, la sua logica è stata richiamata nel contesto della corretta quantificazione dell'aumento
art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.
Consente alla Corte di cassazione di provvedere a una statuizione sostitutiva senza rinvio; la Corte ha usato tale potere per rideterminare direttamente la misura della pena complessiva riducendola a dodici anni
Massime di principio
- Quando la continuazione riguarda reati giudicati con rito ordinario e reati giudicati con rito abbreviato, la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p. si applica esclusivamente alle pene derivanti dal rito abbreviato e ciò va espressamente considerato nella quantificazione dell'aumento per continuazione.
- Se alcune sentenze erano già state unificate o era già stata applicata la continuazione in una precedente esecuzione (ex art. 671 c.p.p.), il giudice dell'esecuzione può limitare la nuova rideterminazione alla sola pena effettivamente interessata dalla modifica, purché la motivazione sia chiara e non viziata.
- L'omissione da parte del giudice dell'esecuzione di applicare la riduzione prevista per il rito abbreviato costituisce motivo valido di annullamento parziale dell'ordinanza e può condurre alla rideterminazione della pena complessiva da parte della Corte di cassazione.
- La Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., può intervenire direttamente per ridurre la pena complessiva senza rinvio quando la correzione concerne la misura della pena e la questione è pacifica e determinabile in sede di legittimità.
- In sede di difesa, quando si contesta un aumento per continuazione, è fondamentale documentare se le sentenze prese a base sono da rito abbreviato e sollevare espressamente la mancata applicazione della riduzione di cui all'art. 442 c.p.p.
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