Cassazione Civile, Ordinanza n. 32169/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un comune aveva emesso avvisi di accertamento IMU per gli anni 2015 e 2016 relativi a una porzione di immobile di un istituto religioso. In primo grado i ricorsi dell'ente religioso erano stati respinti; in appello, invece, la corte tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione del contribuente riconoscendo l'esenzione. Il comune ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) deduceva la violazione dell'art. 329, comma 2, c.p.c., sostenendo che si fosse formato giudicato interno sulla mancata impugnazione del capo della sentenza di primo grado relativo all'assenza di dichiarazione IMU sulle superfici interessate; 2) denunciava omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata indicazione delle superfici nella dichiarazione IMU-ENC; 3) lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 7, lett. i), d.lgs. 504/1992 e dell'art. 91-bis, comma 2, d.l. 1/2012, assumendo che la dichiarazione IMU fosse presupposto necessario per ottenere l'esenzione e che la corte d'appello avesse riconosciuto il beneficio senza verificare il contenuto della dichiarazione e l'effettiva destinazione dell'immobile.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il controricorso dell'istituto religioso perché depositato oltre il termine di quaranta giorni ex art. 370 c.p.c. Ha rigettato il primo motivo del ricorso del comune, ritenendo che le affermazioni del giudice di primo grado sulla mancata dichiarazione IMU fossero meri obiter dicta e non un capo autonomo suscettibile di giudicato interno. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: ha affermato che, per gli enti non commerciali, l'esenzione IMU richiede un obbligo dichiarativo e che l'omessa presentazione o comunque la mancata verifica del contenuto della dichiarazione impediscono il riconoscimento del beneficio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
termine di quaranta giorni
Il controricorso depositato oltre il termine è improcedibile.
Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della decisione; non su affermazioni meramente incidentali prive di efficacia decisoria.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge processuale per mancato rilievo del giudicato interno.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stata dedotta l'omessa considerazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione delle norme tributarie sull'esenzione IMU per enti non commerciali.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
L'esenzione spetta solo per immobili utilizzati da soggetti qualificati e destinati esclusivamente alle attività previste dalla norma.
art. 91-bis, comma 2, d.l. 1/2012
L'esenzione per enti non commerciali richiede la verifica dell'utilizzazione non commerciale dell'immobile secondo quanto risultante da dichiarazione.
art. 91-bis, comma 3, d.l. 1/2012
l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione
L'adempimento dichiarativo è condizione necessaria per fruire del beneficio fiscale.
art. 6 D.M. 19 novembre 2012, n. 200
Gli enti non commerciali devono indicare distintamente gli immobili soggetti a IMU e quelli per cui l'esenzione si applica in proporzione; la dichiarazione non va presentata solo negli anni senza variazioni.
art. 5 D.M. 26 giugno 2014
La disciplina regolamentare fissa termini e modalità della dichiarazione IMU/TASI per gli enti non commerciali.
art. 73, comma 1, lett. c), d.P.R. 917/1986
È richiamata come base del requisito soggettivo dell'ente non commerciale.
È richiamata quale legge concordataria rilevante per il regime degli immobili facenti parte di compendi religiosi.
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma soltanto sulle statuizioni che costituiscono effettiva ratio decidendi; le affermazioni incidentali o meramente descrittive del giudice di merito non impediscono la censura in appello o in cassazione.
- Per l'esenzione IMU degli enti non commerciali è necessario verificare sia il requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente sia il requisito oggettivo della destinazione dell'immobile alle attività agevolate previste dalla legge.
- In presenza di un beneficio fiscale subordinato a un onere dichiarativo espressamente previsto, la mancata presentazione della dichiarazione o la mancata prova del suo contenuto impediscono il riconoscimento dell'agevolazione.
- Le norme agevolative ed esentive, in quanto eccezionali, non sono applicabili analogicamente e richiedono un rigoroso accertamento dei presupposti previsti dalla legge e dalla disciplina attuativa.
- Quando l'esenzione fiscale dipende da una dichiarazione dell'ente, il giudice non può limitarsi a constatare l'esistenza formale della dichiarazione, ma deve verificare che essa contenga gli elementi informativi richiesti per individuare gli immobili e la loro concreta utilizzazione non commerciale.
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