Cassazione Penale, Sentenza n. 16584/2022 del 29/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Pordenone che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro probatorio del PM del 7/7/2021 su n.220 magliette e n.54 accessori sportivi ritenuti potenzialmente contraffatti. Il ricorrente deduceva violazione e erronea applicazione della legge penale (in particolare artt. 474 e 514 c.p.) e di norme di rito (artt. 253, 262, 263, 324 e 354 c.p.p.), contestando l'omessa, abnorme e apparente motivazione: il decreto di sequestro non avrebbe indicato gli elementi materiali della presunta contraffazione e, quindi, il Tribunale del riesame non avrebbe potuto integrare o supplire la motivazione senza violare l'obbligo motivazionale previsto dalla giurisprudenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso in cassazione inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse dato esaustiva motivazione sul rigetto, richiamando la piena tutela dei marchi impressi sui capi sequestrati e spiegando come il sequestro probatorio avesse una finalità chiara e confrontabile con l'accertamento della contraffazione. La Corte ha richiamato l'orientamento per cui il decreto di sequestro che riguarda cose 'corpo del reato' richiede motivazione specifica circa la relazione di immediatezza e sulla finalità dell'accertamento; ha precisato tuttavia che, trattandosi di capi di abbigliamento recanti marchi, il nesso probatorio poteva risultare di immediata percezione e che il giudice del riesame deve comunque verificare gli indici fattuali di contraffazione. Il ricorso è stato quindi ritenuto manifestamente infondato e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale norma sostanziale con riferimento a reati attinenti alla tutela dei segni distintivi e della proprietà industriale in relazione alla presunta contraffazione dei marchi sui capi sequestrati.
Invocato come fattispecie penale interessata dalla vicenda (offesa a diritti relativi ai marchi/prodotti), a supporto dell'esigenza di sequestrare i beni come corpo del reato o come prove della contraffazione.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle norme sul sequestro probatorio e sulle modalità dell'attività cautelare; la Corte ha valutato la conformità del decreto di sequestro ai requisiti motivazionali richiesti.
Centrale nelle norme sul riesame dei provvedimenti cautelari; il ricorso sollevava questioni sull'attività del giudice del riesame e sulla possibilità di integrare la motivazione.
Riferito in relazione ai poteri e limiti del giudice del riesame nel controllo del provvedimento di sequestro probatorio.
Richiamato in ordine ai vizi della motivazione e alla rilevanza di carenze motivazionali nei provvedimenti cautelari, nel più ampio quadro del sindacato di legittimità.
Riferimento procedurale relativo ai mezzi di impugnazione e alla possibilità di ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia cautelare.
Sez. U. n. 25932 del 26/06/2008 (Ivanov)
Giurisprudenza di riferimento sulla nozione di "violazione di legge" in cassazione e sui limiti del sindacato di legittimità rispetto alla motivazione dei provvedimenti cautelari.
Sez. U. n. 36072 del 19/04/2018 (P.M. in proc. Botticelli)
Affermata la necessità, a pena di nullità, che il decreto di sequestro probatorio relativo a cose costituenti corpo del reato contenga motivazione circa la relazione di immediatezza e la finalità dell'accertamento, anche se la motivazione può essere concisa quando il nesso probatorio è evidente.
Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014 (Djikine)
Conferma che è ammissibile una motivazione sintetica quando la connessione probatoria tra bene e reato è di immediata percezione.
Sez. 2, n. 11325 del 11/02/2015 (Caruso)
Ribadita la modulazione dell'onere motivazionale in relazione alla natura del bene, al tipo di illecito e al nesso con il reato.
Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018 (PM c. Macis)
Ulteriore precisazione sulla necessità di ancorare l'onere motivazionale al contesto fattuale specifico e alla natura del bene sequestrato.
Sez. 5, n. 57108 del 15/10/2018 (Milev)
Stabilito che nel sequestro probatorio di prodotti recanti marchi contraffatti il giudice del riesame deve estendere il proprio controllo alla verifica degli indici fattuali di contraffazione o alterazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze sui sequestri cautelari è ammissibile solo per violazione di legge o per gravi vizi motivazionali che rendano incomprensibile l'itinerario logico del giudice; non è ammesso un sindacato di merito sulla congruità motivazionale.
- Il decreto di sequestro probatorio che riguarda cose costituenti il corpo del reato richiede motivazione che indichi la relazione di immediatezza tra bene e reato e la finalità dell'accertamento; la motivazione può essere sintetica solo quando tale nesso è di immediata percezione.
- Nei casi in cui gli oggetti sequestrati sono capi di abbigliamento con marchi apparenti, la funzione probatoria del sequestro può risultare evidente e quindi una motivazione concisa può essere sufficiente, salvo che non emergano elementi che rendano indiretto il nesso con il reato.
- Il giudice del riesame ha il potere e il dovere di verificare gli indici fattuali di contraffazione presenti nei beni sequestrati; tale verifica non equivale a un'inammissibile sostituzione del giudizio del PM, ma è un controllo sul rispetto dei requisiti del sequestro.
- Le censure che in realtà mirano a contestare la valutazione di fatto o la congruità della motivazione (sindacato di merito) sono inammissibili in cassazione; il ricorrente rischia la dichiarazione di inammissibilità e la condanna alle spese e a somme a titolo di ammenda.
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