Cassazione Penale, Sentenza n. 51388/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per: 1) detenzione e trasporto in auto di una bomboletta spray contenente gas urticante (art. 699 c.p.); 2) porto ingiustificato, fuori dall'abitazione, di uno strumento atto ad offendere (coltello a serramanico) ai sensi dell'art. 4, comma 3, II periodo, L. n. 110/1975. Il ricorrente deduceva: vizio di motivazione e violazione di legge per il rifiuto da parte della Corte di appello di riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante comportamento collaborativo e precedenti poco significativi; errata determinazione della pena e dell'aumento per continuazione, con errata individuazione del parametro edittale rispetto alla lieve entità riconosciuta in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per un nuovo giudizio sulla determinazione della pena. Sul resto del ricorso (diniego della causa di non punibilità per tenuità e diniego delle attenuanti generiche) il ricorso è stato rigettato. Motivazione chiave: il giudice di primo grado aveva riconosciuto la lieve entità del porto del coltello (art. 4, comma 3, L. 110/1975) e, conseguentemente, la pena edittale corretta per quel reato doveva essere costituita esclusivamente dall'ammenda; la Corte di appello aveva quindi errato nel determinare la pena e nella ristrutturazione della continuazione. Tuttavia la Corte ha ritenuto corrette le valutazioni della Corte di appello circa l'inesistenza della tenuità e il diniego delle attenuanti generiche, dato il possesso contestuale di due strumenti offensivi pronti all'uso e i precedenti dell'imputato.
Norme richiamate
Si configura la responsabilità per aver detenuto e trasportato una sostanza aggressiva chimica (bomboletta spray urticante). La Corte ha ritenuto fondato il riconoscimento del reato in relazione alla condotta dell'imputato.
art. 4, comma 3, secondo periodo, legge n. 110 del 1975
Quando il giudice riconosce la "lieve entità" del fatto (comma terzo), la pena edittale per il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere si compone esclusivamente dell'ammenda; pertanto, se il fatto è qualificato come di lieve entità, l'arresto non è applicabile e la determinazione della pena che include anche l'arresto è errata.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta: la Corte ha ritenuto che il possesso contemporaneo di due strumenti di significativa portata offensiva, custoditi in modo da essere pronti all'uso, esclude la tenuità.
Cass. Sez. 1, n. 46264 del 08/11/2012 (giurisprudenza citata)
Conferma che la circostanza della lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, L. 110/1975 si applica a tutte le armi improprie indicate dall'art. 4, comma 2, e che la lieve entità può riguardare anche il porto di coltello a serramanico.
Cass. Sez. 1, n. 10838 del 28/11/1996 (giurisprudenza citata)
Precisa che il riconoscimento della lieve entità nel porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere comporta l'applicazione della sola ammenda, giustificando l'esclusione dell'arresto anche se la norma usa il termine "può".
Cass. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022 (giurisprudenza citata)
Principio secondo cui, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, non è necessario elencare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli: è sufficiente riferirsi a quelli ritenuti decisivi purché si considerino le specifiche osservazioni mosse dall'interessato.
Massime di principio
- Se il giudice di merito riconosce la "lieve entità" ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. 110/1975 per il porto di arma impropria o oggetto atto ad offendere, la pena edittale corretta è quella dell'ammenda: l'arresto non va applicato indipendentemente dall'uso del termine "può" nella norma.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è difficilmente riconoscibile quando l'imputato è colto in possesso di più strumenti offensivi contemporaneamente e gli oggetti appaiono custoditi in modo tale da essere pronti all'uso.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando elementi oggettivi della condotta (es. pluralità e prontezza d'uso degli strumenti, precedenti) senza che il giudice debba elencare ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa, purché le ragioni decisive siano indicate e tengano conto delle osservazioni difensive.
- In appello il corretto inquadramento edittale è obbligatorio: riconosciuta una circostanza attenuante che incide sul tipo di pena edittale, il giudice deve determinare la pena sulla base del parametro giuridico corretto; errori in tale operazione comportano annullamento con rinvio.
- In caso di annullamento parziale in materia di pena, opera il divieto di reformatio in pejus se il pubblico ministero non ha impugnato; il nuovo giudizio non può aggravare la posizione del ricorrente rispetto alla statuizione impugnata.
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