Cassazione Penale, Ordinanza n. 07873/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 16/05/2024. Dal testo emerge che il primo motivo censurava l'accertamento del reato e la valutazione di inattendibilità della versione difensiva, secondo cui l'imputato si trovava in casa e non avrebbe risposto al citofono per problemi di sordità. La Corte di legittimità ha ritenuto il motivo generico, osservando che la Corte di appello aveva congruamente motivato richiamando le modalità accurate del controllo eseguito, con cautele incompatibili con la presenza dell'imputato in abitazione, e che le doglianze sollecitavano una nuova valutazione del fatto, non consentita in cassazione. È stato inoltre dedotto, sempre in modo generico, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma la Corte ha ritenuto la censura priva di specificità rispetto alla valutazione di gravità del reato, in relazione a durata e intensità del dolo.
Norme richiamate
La deduzione della particolare tenuità del fatto deve confrontarsi con una motivazione specifica sulla gravità del reato; una censura generica non è sufficiente a mettere in discussione il diniego della causa di non punibilità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, pur formalmente diretta contro la motivazione della sentenza impugnata, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del compendio fattuale.
- Il motivo di ricorso è inammissibile per genericità quando non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e non spiega l'errore logico o giuridico denunciato.
- La valutazione di inattendibilità della versione difensiva e l'apprezzamento delle modalità del controllo di polizia appartengono al giudizio di merito e non possono essere autonomamente rivalutati dalla Cassazione se sorretti da motivazione congrua.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto può essere censurato solo con deduzioni specifiche sulla valutazione della gravità del fatto e dei suoi indicatori; la doglianza generica non consente il sindacato di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07722/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07736/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07738/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07739/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07741/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07742/2026 del 27/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →