Sentenza del 14/04/2023 n. 1119 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse - titolare della ricevitoria - soggetto passivo - condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTP di Catanzaro che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento relativo all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (anno 2015). Le questioni principali erano: 1) se il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri senza concessione sia soggetto passivo dell'imposta; 2) quale normativa antidiluviana di prescrizione applicare (art.28 L.689/1981 vs art.20 D.Lgs.472/1997) e se le sanzioni fossero prescritte; 3) se la tassazione dovesse seguire il regime del Preu (D.L. 269/2003) o del D.Lgs. 504/1998 in relazione agli apparecchi sequestrati (5 totem non collegati alla rete AAMS). La CTP aveva annullato l'avviso principalmente per prescrizione delle sanzioni, mentre il Fisco deduceva erronea applicazione delle norme e contraddittorietà della decisione.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado per la Calabria ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando la regolarità della pretesa tributaria e delle relative sanzioni. Il Collegio ha ritenuto che: 1) il titolare della ricevitoria sia soggetto passivo dell'imposta unica anche quando opera per conto di bookmakers esteri privi di concessione, perché svolge attività gestionale (disponibilità locali idonei, ricezione della proposta, trasmissione all'allibratore, incasso e trasferimento delle somme, pagamento delle vincite); 2) il Preu si applica solo ad AWP e VLT connesse alla rete AAMS, mentre nel caso concreto gli apparecchi erano totem non collegati e quindi la disciplina applicabile è quella del D.Lgs. 504/1998; 3) la sentenza di primo grado era contraddittoria poiché annullava solo le sanzioni per prescrizione senza statuire congruamente sulla debenza dell'imposta. Condanna alle spese in favore dell'appellante.
Norme richiamate
D.Lgs. 23 dicembre 1998, n.504 (Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse)
Istituisce l'imposta unica sulle scommesse; individua come soggetti passivi chi gestisce i concorsi e le scommesse (anche in concessione). Nel caso esaminato la Corte ha confermato che il titolare della ricevitoria è soggetto passivo se svolge attività gestionale inerente alla raccolta delle scommesse.
Stabilisce le aliquote e la base imponibile differenziata per tipi di gioco; richiamato per precisare la disciplina dell'imposta unica e la modalità di determinazione dell'imponibile (importo giocato o somma corrisposta dal concorrente).
Disciplina termini di prescrizione e decadenza in materia tributaria; rilevante per valutare i termini applicabili alle violazioni tributarie e alle sanzioni amministrative fiscali.
Legge 24 novembre 1981, n.689, art.28
Prevede termine prescrizionale quinquennale per il diritto a riscuotere somme dovute per violazioni amministrative. La CTP aveva fatto riferimento a questa norma per le sanzioni, ma la Corte ha rilevato che per le violazioni tributarie occorre fare riferimento alla disciplina tributaria (D.Lgs. 472/1997) e ha censurato la contraddittorietà della decisione che ha usato quest'articolo per annullare solo le sanzioni.
Legge 11 dicembre 2014, n.190, art.1 comma 646 lett. b)
Richiamata dall'Amministrazione per qualificare alcuni apparecchi come strumenti per concorsi pronostici e scommesse; il contribuente contestava la mancata sussistenza degli elementi richiesti dal D.Lgs. 504/98 per l'applicazione della norma.
Il PREU si applica agli apparecchi da divertimento e intrattenimento AWP e VLT obbligatoriamente collegati alla rete telematica AAMS. La Corte ha richiamato questa norma per escludere l'applicabilità del PREU ai totem non collegati, confermando l'applicazione del D.Lgs.504/98.
T.U.L.P.S., art.110 comma 6
Individua gli apparecchi AWP e VLT rilevanti ai fini dell'applicazione del PREU; utile per distinguere gli apparecchi soggetti al Preu da quelli non connessi alla rete AAMS.
Giurisprudenza: Cass. civ., Sez. V, 30 marzo 2021, ord. 8757; Sez. V, 28 settembre 2021, ord. 26203
Corte di legittimità che ha affermato il principio secondo cui il titolare della ricevitoria è soggetto passivo dell'imposta unica anche quando opera per conto di operatori esteri privi di concessione, in quanto svolge attività gestionale costitutiva del presupposto impositivo.
Massime di principio
- Il titolare della ricevitoria è soggetto passivo dell'imposta unica quando svolge attività gestionale connessa alla raccolta delle scommesse (fornitura locali idonei, ricezione della proposta, trasmissione all'allibratore, incasso e trasferimento delle somme, pagamento delle vincite), anche se l'operatore allibratore è un bookmaker estero privo di concessione.
- Distinguere sempre tra imposta unica (D.Lgs. 504/1998) e PREU (D.L. 269/2003): il PREU riguarda soltanto AWP e VLT connesse alla rete AAMS; apparecchi non collegati (ad es. totem per raccolta a distanza non connessi) rientrano nella disciplina dell'imposta unica.
- Sulla prescrizione non è ammissibile applicare meccanicamente la norma delle sanzioni amministrative generiche (L.689/1981) alle violazioni tributarie: occorre verificare il termine previsto dalla disciplina tributaria (D.Lgs.472/1997) e motivare distintamente sulla prescrizione dell'imposta e delle sanzioni evitando contraddizioni tra parte motiva e parte dispositiva.
- Per la determinazione dell'imponibile l'Amministrazione deve ricercare e motivare i criteri probatori (lettura dei contatori, registrazioni telematiche, flussi finanziari, elementi indiziari). In assenza di connessione telematica, l'accertamento può basarsi su elementi indiziari ma richiede motivazione adeguata.
- Se si contesta la natura dell'apparecchio (se è AWP/VLT o altro), il contribuente deve fornire prova della connessione e della conformità; l'Amministrazione deve specificare la disciplina applicabile e gli elementi fattuali a supporto dell'accertamento.
- La giurisprudenza consolidata tende a ricondurre alla responsabilità tributaria il gestore/ricevitore che materialmente esegue le operazioni di raccolta e pagamento delle scommesse, anche quando l'allibratore è estero e privo di concessione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 apr 2023Sentenza del 14/04/2023 n. 64 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
- Sentenza · 14 apr 2023Sentenza del 14/04/2023 n. 71 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 14 apr 2023Sentenza del 14/04/2023 n. 222 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
- Sentenza · 14 apr 2023Sentenza del 14/04/2023 n. 10057 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 apr 2023Sentenza del 13/04/2023 n. 287 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 13 apr 2023Sentenza del 13/04/2023 n. 288 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →