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Sentenza

Sentenza del 14/04/2023 n. 64 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona

Dazi - accertamento suppletivo e di rettifica - importazione di fogli e nastri di alluminio dalla Thailandia - assoggettabilità ai dazi anti-dumping - legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento suppletivo e di rettifica per due importazioni (14/09/2021 e 21/09/2021) di fogli e nastri sottili di alluminio provenienti dalla Thailandia, classificati originariamente come "per usi diversi dall'uso domestico" (ACF). L'Ufficio ha ritenuto parte della merce soggetta al dazio antidumping esteso dalla Commissione tramite il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1474 (antielusione), con riclassificazione in prodotti per uso domestico (AHF) e pretesa di maggiori tributi (dazio antidumping + dazio doganale e IVA). Questioni sollevate dalla ricorrente: violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, insussistenza o impropria applicazione retroattiva del Regolamento 2021/1474 (in particolare art.1, par.2-3), impossibilità pratica di richiedere l'autorizzazione per il regime di uso finale al tempo delle importazioni, e produzione di documentazione che dimostrava l'uso per trasformazione; in secondo luogo contestazione dell'origine (OLAF indagine ha invece rilevato origine cinese per prodotti esportati dalla Thailandia).

La decisione

Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'accertamento rettificativo e l'applicazione del regime antielusione introdotto dal Regolamento (UE) 2021/1474, con efficacia retroattiva riconosciuta nei limiti indicati dal regolamento stesso (decorrenza dall'avvio dell'inchiesta/registrazione). Il Collegio ha valutato che il procedimento istruttorio e il contraddittorio si sono svolti nei termini (richiamo al processo verbale di revisione e alle memorie ex art.12 L.212/2000), e ha considerato rilevanti anche gli elementi investigativi (missione OLAF) che confortano la ricostruzione dell'Ufficio circa la reale provenienza/origine e la potenzialità elusiva. Quanto alla seconda importazione, essendo il regime antielusione già in vigore al momento dell'importazione, l'assenza di autorizzazione all'uso finale legittima il recupero dei dazi. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (Euro 3.500).

Norme richiamate

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1474 (Regolamento antielusione)

    art.1, paragrafi 1-4; art.3

    Estende l'applicazione del dazio antidumping ai fogli di alluminio spediti dalla Thailandia e collega l'esenzione all'accertamento dell'uso finale diverso da quello domestico, subordinato all'autorizzazione ex regime di uso finale; prevede riscossione retroattiva dei dazi per le importazioni registrate a decorrere dalla data di inizio registrazione/inchiesta.

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162

    disposizioni su registrazione delle importazioni dalla Thailandia

    Ha disposto la registrazione delle importazioni di AHF dalla Thailandia come fase preliminare dell'inchiesta antielusione; la registrazione è elemento che consente, se del caso, la riscossione retroattiva dei dazi.

  • Regolamento (UE) 2016/1036 (Regolamento di base antidumping)

    art.10, par.1; art.14 par.5

    Stabilisce il principio generale di irretroattività delle misure antidumping e le condizioni eccezionali per l'applicazione retroattiva (collegate alla registrazione ai sensi dell'art.14 par.5).

  • Codice Doganale dell'Unione (CDU)

    Disciplina il regime di uso finale; l'esenzione dal dazio esteso è subordinata al possesso dell'autorizzazione prevista dall'art.254 per dimostrare l'uso finale diverso dall'uso domestico.

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 e Regolamento (CE) 925/2009 / Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384

    Quadro normativo precedente sulle misure antidumping contro fogli di alluminio di origine cinese; 2017/271 aveva già introdotto questioni relative al regime di uso finale per distinguere AHF da ACF, fungendo da precedente a cui si è collegata l'estensione del 2021.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente)

    Regola il contraddittorio endoprocedimentale; la ricorrente ha prodotto osservazioni ai sensi di tale norma che sono state valutate dall'Ufficio.

  • D.lgs. n. 374/1990

    Norma richiamata dall'Ufficio per ritenere valida la motivazione tramite rinvio a processo verbale di revisione, purché il contenuto essenziale per la difesa sia riportato.

  • D.Lgs. 18/12/1997, n. 472

    Norme sulle sanzioni, richiamate per escludere l'applicazione di sanzioni penali/amministrative in ragione della retroattività del regime.

Massime di principio

  • Quando un Regolamento UE di estensione antidumping stabilisce la registrazione e la riscossione retroattiva, la retroattività è operativa nei limiti e dalle date indicate dal Regolamento stesso (di norma dalla data di avvio dell'inchiesta/registrazione).
  • L'esenzione dal dazio esteso per merci originate/spedite da Paesi terzi è generalmente subordinata alla prova dell'uso finale diverso da quello domestico e al possesso dell'autorizzazione ex art.254 CDU; in assenza dell'autorizzazione l'amministrazione può procedere a recupero dei dazi.
  • Il giudice nazionale valuta i fatti concreti (documentazione commerciale, istruttorie OLAF, indagini sull'origine), pertanto indagini su origine effettiva e la prova che la lavorazione non è stata sostanziale possono giustificare il cambio di origine e l'applicazione dei dazi antidumping.
  • Il diritto di difesa e il contraddittorio devono essere rispettati: l'amministrazione può richiamare e integrare la motivazione tramite atti istruttori (es. processo verbale di revisione) purché essi contengano gli elementi essenziali che consentono al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi; critiche formali alla mancanza di motivazione devono dimostrare che sono venuti a mancare gli elementi essenziali.
  • Se l'autorizzazione all'uso finale non era materialmente ottenibile per motivi tecnici del sistema (portale), l'importatore deve documentare tempestivamente i tentativi e le comunicazioni con le autorità e valutare alternative praticabili (magazzino temporaneo, deposito doganale) per evitare la decadenza dell'agevolazione.
  • Le risultanze investigative (es. rapporti OLAF, missioni congiunte) costituiscono indizi qualificati che possono rafforzare la posizione dell'Amministrazione in sede di accertamento e giustificare la riclassificazione e il recupero dei dazi.
  • In difesa preventiva, l'importatore dovrebbe: a) ottenere l'autorizzazione all'uso finale prima dello sdoganamento quando prevista; b) conservare contratti, ordini, note di lavorazione e dichiarazioni clienti che dimostrino l'effettivo uso trasformativo; c) documentare eventuali impossibilità tecniche e le azioni alternative intraprese.

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