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Sentenza

Sentenza del 14/04/2023 n. 222 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova

Finanza locale - TARI - superfici destinate allo svolgimento di attività commerciale - rifiuti di imballaggio terziari - produzione - via continuativa - imposizione - esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

C spa impugnava l'avviso di pagamento TARI 2021 per un esercizio commerciale a Genova sostenendo che nelle superfici in questione si producevano in via continuativa rifiuti speciali (imballaggi terziari) che vengono smaltiti autonomamente a spese del produttore tramite ditte specializzate, per cui tali superfici non sono imponibili ai fini TARI. La ricorrente ha fornito indicazione delle superfici interessate e contratti di smaltimento autonomo; il Comune pretendeva invece la tassazione dell'intera superficie sostenendo la sussistenza del presupposto impositivo.

La decisione

Il giudice ha accolto il ricorso, ritenendo che gli imballaggi terziari siano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e che, quando si producono in via continuativa e prevalente in un'immobile, la superficie corrispondente non è assoggettabile alla TARI. È onere del Comune dimostrare che su quelle superfici si producono rifiuti urbani o assimilati; nel caso concreto il Comune non ha efficacemente contestato l'allegazione della ricorrente. L'avviso di pagamento è stato annullato e il Comune condannato alla rifusione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 649, L. 147/2013

    "nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"

    La norma esclude dalla base imponibile le superfici in cui si producono continuativamente rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore dimostri lo smaltimento conforme: ciò riconosce l'esenzione per superfici produttive di rifiuti speciali gestiti autonomamente.

  • art. 221, D.lgs. 152/2006

    Stabilisce che alcuni rifiuti (in particolare specifici imballaggi) sono rifiuti speciali e il loro smaltimento è a carico dei produttori; il giudice ha ritenuto che ciò impedisca il conferimento al servizio pubblico e giustifichi l'esclusione dalla TARI delle superfici che li producono continuativamente.

  • art. 218, comma 1, lett. d), D.lgs. 152/2006

    Classifica gli imballaggi terziari (e simili) come rifiuti speciali; il tribunale ha usato tale qualificazione per escludere la loro assimilazione ai rifiuti urbani.

  • art. 17 Regolamento TARI Comune di Genova

    Richiama la disciplina nazionale prevedendo che non si tenga conto, nella superficie assoggettabile, delle aree dove si producono rifiuti speciali in via continuativa e prevalente se il produttore dimostra il loro trattamento conforme.

  • art. 5 Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Genova

    "sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti di imballaggi secondari e terziari"

    Il regolamento comunale esclude espressamente l'assimilazione di imballaggi secondari e terziari ai rifiuti urbani, rinforzando l'interpretazione che tali rifiuti non debbano essere gestiti tramite il servizio pubblico e che le superfici che li producono possono essere escluse dalla TARI.

Massime di principio

  • La TARI è dovuta solo per le superfici dove si producono rifiuti urbani o assimilati; superfici che producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati possono essere escluse dalla base imponibile.
  • Il produttore che pretende l'esenzione deve documentare la natura prevalente dei rifiuti prodotti (es. imballaggi terziari) e provare lo smaltimento autonomo (contratti con ditte specializzate, fatture, procedure operative).
  • Spetta al Comune l'onere di provare che le superfici contestate producono invece rifiuti urbani o assimilati per poterle assoggettare a TARI; senza prova efficace il comune non può mantenere l'imposizione.
  • La qualificazione normativa dei rifiuti (art.218 e art.221 D.lgs.152/06) è cruciale: se i rifiuti sono speciali e non assimilati, non possono essere affidati al servizio pubblico e la relativa superficie può essere esclusa dalla TARI.
  • Per ridurre il rischio di contestazioni, le imprese devono delimitare e documentare chiaramente le aree adibite a produzione di rifiuti speciali e tenere evidenze degli adempimenti di smaltimento conforme.
  • In caso di contestazione amministrativa, è consigliabile produrre tempestivamente in sede amministrativa e, se necessario, giudiziale la prova documentale dello smaltimento autonomo e della prevalenza del rifiuto speciale.

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