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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5417/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare (2/02/2006 - 20/03/2008) e agli arresti domiciliari (20/03/2008 - 23/07/2008) per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (richiamando l'art. 314 c.p.p.), sostenendo che le intercettazioni valorizzate per l'adozione della misura cautelare non erano state inserite nel dibattimento e che quindi il costrutto accusatorio era fondato in parte su elementi inesistenti o inconsistenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta e coerente la motivazione della Corte d'appello che aveva escluso il diritto all'indennizzo perché il comportamento del Ben Kabbouri evidenziava colpa grave/connivenza: frequenti rapporti con soggetti dediti al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ruolo di referente a Milano per un soggetto indicato come Ed Dakkak (incasso pagamenti, partecipazione alle trattative per la liberazione dei sequestrati, uso di un numero di cellulare comunicato ai parenti dei sequestrati) e ripetuti contatti telefonici relativi ai versamenti per le liberazioni. Tali condotte, pur non avendo determinato la condanna penale, costituivano elementi idonei a concorrere nell'errore dell'autorità giudiziaria che adottò la misura cautelare. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; non è stata disposta rifusione delle spese nei confronti del Ministero per la genericità della memoria difensiva.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    art. 416, commi primo, terzo e sesto, cod. pen.

    Norma penale contestata in relazione all'attività di associazione a delinquere; la condotta contestata nel procedimento originario ha costituito il quadro fattuale che ha portato all'adozione della misura cautelare oggetto della domanda di riparazione

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella doglianza per presunta violazione di legge e vizio di motivazione; la censura era con riferimento alle regole sulla riparazione per ingiusta detenzione oggetto del ricorso

  • art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma citata quale parametro di sindacato della motivazione in sede di legittimità: la Cassazione può censurare l'adeguatezza, congruità e logicità della motivazione secondo i criteri di cui a questa disposizione

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il sindacato non si limita a verificare l'esito del processo penale: il giudice della riparazione valuta se condotte del detenuto, anche extraprocessuali, abbiano dato o contribuito a dare causa all'adozione della misura cautelare
  • La colpa grave ostativa all'indennizzo può derivare da frequentazioni ambigue, ruoli di referente, attività di incasso o contatti che appaiono come contiguità o connivenza con l'attività illecita, anche se tali elementi non hanno portato a condanna nel processo di merito
  • L'assoluzione nel processo penale non esclude automaticamente il diritto del giudice della riparazione a ritenere l'esistenza di colpa grave: i due giudizi sono diversi per finalità e criteri probatori (oltre ogni ragionevole dubbio vs. valutazione della causalità verso la misura cautelare)
  • È indispensabile che il giudice della riparazione motivi adeguatamente il nesso di causalità tra le condotte contestate e l'adozione della misura cautelare; la mancanza di motivazione congrua è censurabile in Cassazione
  • Fatti emersi nella fase cautelare (es. intercettazioni, contatti, ruoli) possono essere richiamati nel giudizio di riparazione anche se nel dibattimento non hanno avuto lo stesso valore probatorio, salvo questioni specifiche di utilizzabilità e contestazione puntuale da parte della difesa
  • Per difendersi efficacemente in una vicenda analoga è utile fornire spiegazioni concrete e documentate sulle frequentazioni e sui ruoli contestati, contestare specificamente la motivazione del giudice della riparazione e non limitarsi a ribadire l'assoluzione ottenuta nel processo di merito

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