Cassazione Penale, Sentenza n. 38803/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che confermava il sequestro preventivo ex art. 240-bis c.p. relativo a 140.920,00 euro ritenuti provento del reato di usura. Il ricorrente deduceva: insufficienza degli elementi probatori (si sarebbe appreso dagli atti solo le dichiarazioni della persona offesa prive di riscontri); mancato periculum in mora in quanto disponeva di conto corrente capiente e di un immobile; non collegabilità del denaro alle condotte di usura in quanto provento di redditi non dichiarati dell'attività di ambulante svolta da anni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che l'impugnazione non contestasse una violazione di legge ma questioni di merito e vizi logici della motivazione non ammissibili in cassazione ex art. 325 c.p.p.; ha confermato che l'ordinanza impugnata aveva adeguatamente indicato elementi idonei (dichiarazioni della persona offesa, riscontri della perquisizione con rinvenimento della somma e di una contabilità collegabile ad ulteriori prestiti usurari) e la sussistenza del pericolo di dispersione delle somme in ragione di condotte di occultamento. Ha inoltre respinto l'argomento difensivo sulla presunta lecita provenienza delle somme per evasione fiscale, sottolineando l'assenza di dichiarazioni dei redditi del ricorrente dal 2007 e richiamando la modificazione normativa che limita la possibilità di documentare in retrospettiva tale provenienza (D.L.vo n.21/2018). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il sequestro preventivo per i reati di natura economico-patrimoniale (qui applicata in relazione al reato di usura); la Corte ritiene legittimo il sequestro sulla base di indizi e riscontri come il rinvenimento di denaro contante e contabilità collegabile a prestiti usurari.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge; la Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibile il ricorso che sollevava vizi di merito/motivazione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare le censure ammissibili in cassazione; i vizi logici della motivazione non rientrano nella nozione di 'violazione di legge' ammessa ex art. 325 c.p.p.
D.L.vo n.21/2018 (modifica art. 240-bis c.p.)
Richiamato per evidenziare che la normativa ha limitato la possibilità per l'interessato di documentare retrospettivamente la lecita provenienza di somme; questo indebolisce l'argomento difensivo basato su presunte entrate non dichiarate.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Ivanov n.25932/2008; Sez.5, Angelini n.35532/2010; SS.UU. Ellade n.36959/2021)
Sez.U. n.25932/2008; Sez.5 n.35532/2010; SS.UU. n.36959/2021
Principi giurisprudenziali richiamati: la nozione di 'violazione di legge' comprende errores in iudicando e in procedendo gravi; i vizi della motivazione devono essere tali da rendere il provvedimento carente dei requisiti minimi di coerenza e completezza; è confermata la possibilità di ritenere il periculum in mora sulla base di condotte di occultamento e rischio di dispersione del denaro.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.); questioni di merito o vizi logici della motivazione sono inammissibili.
- Per il sequestro ex art. 240-bis c.p., l'ordinanza può fondarsi su elementi indiziari compositi (dichiarazioni della persona offesa, riscontri di perquisizione, rinvenimento di denaro contante e documentazione contabile) senza necessità di prova piena in sede di riesame.
- Il periculum in mora può essere fondato sul comportamento di occultamento delle somme e sul concreto rischio di dispersione del denaro, non solo sulla disponibilità di beni o saldi bancari.
- La semplice allegazione che le somme deriverebbero da redditi non dichiarati non è di per sé idonea a escludere la riconducibilità a reati senza prove documentali o riscontri concreti; l'assenza di dichiarazioni dei redditi indebolisce tale difesa.
- Le pronunce di legittimità richiamate richiedono che le censure in cassazione dimostrino una violazione di legge o un vizio così macroscopico da rendere il provvedimento privo dei minimi requisiti logici e motivazionali.
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