Sentenza n. 870/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il risarcimento per la mancata stipulazione del contratto di docenza per l’anno scolastico 2018/2019 e il diritto all’attribuzione del relativo punteggio
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., alla sentenza del Tribunale ordinario di Brescia n. 71/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al risarcimento delle retribuzioni maturate e non percepite per la mancata stipulazione del contratto relativo all’anno scolastico 2018/2019, era stato condannato il Ministero al pagamento di euro 21.850,52 oltre interessi legali dalla messa in mora ed era stata ordinata l’attribuzione del punteggio che il ricorrente avrebbe maturato con l’espletamento dell’incarico. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia del Ministero nell’esecuzione del giudicato e ha chiesto anche la condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni statali.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il TAR ha rilevato che il Ministero non aveva né dedotto né dimostrato di aver dato esecuzione al giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante il pagamento di euro 21.850,52, oltre interessi legali dal 17 gennaio 2022 fino al saldo effettivo, e mediante l’attribuzione del maggior punteggio in graduatoria spettante in relazione all’incarico di docenza per l’anno scolastico 2018/2019. Per il caso di persistente inadempimento, il TAR ha nominato commissari ad acta, distintamente competenti per il pagamento e per l’attribuzione del punteggio, autorizzandoli a delegare le relative attività e fissando in novanta giorni il termine per l’esecuzione dalla richiesta dell’interessato successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. È stata respinta la richiesta di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché gli interessi legali già riconosciuti costituivano un ristoro adeguato per il ritardo nel pagamento e, quanto all’attribuzione del punteggio, l’eventuale risarcibilità dei danni derivanti dal ritardo rappresentava una tutela e un incentivo sufficienti, rendendo allo stato ultronea la misura coercitiva. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Consentono di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Individua tra i provvedimenti suscettibili di ottemperanza le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa la possibilità di ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di disporre, salvo che ciò sia manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni deve essere decorso prima della proposizione delle iniziative esecutive nei confronti dell’amministrazione statale; nel caso concreto il termine era ampiamente scaduto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi conformativi e patrimoniali derivanti dal titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza di tale dimostrazione, la persistente inerzia legittima l’ordine giudiziale di esecuzione integrale.
- Quando il giudicato impone sia il pagamento di una somma sia l’adozione di attività amministrative o organizzative, il giudice dell’ottemperanza può fissare termini distinti o unitari e nominare commissari ad acta con competenze differenziate per ciascun obbligo.
- Il commissario ad acta, una volta nominato, opera quale organo ausiliario del giudice e sostituisce l’amministrazione inadempiente nell’adozione degli atti necessari a dare integrale esecuzione al giudicato, anche mediante l’esercizio di poteri amministrativi non esercitati, purché funzionali all’attuazione della pronuncia.
- La condanna al pagamento di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: deve essere esclusa quando, valutate concretamente le circostanze, gli interessi legali già dovuti o altri strumenti risarcitori assicurino una tutela adeguata e l’ulteriore somma risulti ultronea, manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
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