Cassazione Civile, Ordinanza n. 27427/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Due soggetti, destinatari di un precetto per il pagamento di una somma di denaro, hanno proposto opposizione deducendo, tra l’altro, la nullità del precetto per mancata valida previa notificazione del titolo esecutivo da parte del creditore che aveva poi intimato l’esecuzione. Il titolo era stato in precedenza notificato in forma esecutiva ad istanza di un altro concreditore, ma secondo gli opponenti tale notifica non era riferibile in modo univoco al creditore poi procedente, perché non risultava che il difensore avesse agito anche per quest’ultimo e non vi era un vincolo di solidarietà attiva tale da rendere sufficiente quella notifica. Un primo motivo riguardava anche la lamentata mancata lettura del dispositivo in udienza, ma la Corte ha ritenuto centrale la questione della validità della notifica del titolo esecutivo e della nullità del precetto conseguente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la doglianza sulla mancata lettura del dispositivo. Ha invece accolto gli altri motivi, affermando che la notifica del titolo esecutivo eseguita ad istanza di un diverso concreditore non esonera il creditore che poi intimi il precetto da una propria previa notificazione, quando non risulti in modo univoco che quella notifica fosse anche riferibile a lui. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione, per un nuovo esame dell’opposizione agli atti esecutivi e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La notificazione del titolo esecutivo, nel regime anteriore alla riforma, deve precedere il precetto ed essere riferibile al soggetto che intende procedere all'esecuzione.
Il precetto presuppone la previa notificazione del titolo esecutivo da parte del creditore che lo intima; in difetto, il precetto è nullo.
L'irregolarità formale del titolo o del precetto va dedotta con l'opposizione agli atti esecutivi nei termini e modi previsti.
Il principio di raggiungimento dello scopo non opera quando la violazione formale abbia impedito in modo evidente la funzione propria dell'atto.
È richiamato solo per il procedimento camerale e il deposito delle memorie.
Viene richiamato nel quadro della precedente disciplina della spedizione in forma esecutiva, poi abrogata dalla riforma.
È menzionato come riforma che ha inciso sulla disciplina della spedizione in forma esecutiva del titolo.
Massime di principio
- In tema di nullità processuali, la censura è normalmente inammissibile se si limita a denunciare il vizio formale senza indicare il concreto pregiudizio subito sul diritto di difesa o sull'esito del processo.
- Tale onere di allegazione del pregiudizio non opera quando la violazione formale abbia in modo immediato ed evidente impedito l'estrinsecazione di facoltà difensive essenziali, rendendo impossibile il raggiungimento dello scopo dell'atto.
- Nel processo esecutivo la notificazione del titolo serve a rendere edotto il destinatario dell'intenzione di quello specifico soggetto di azionare il titolo e di procedere a esecuzione; essa deve quindi essere univocamente riferibile al futuro creditore procedente.
- La notificazione del titolo esecutivo eseguita su istanza di un diverso concreditore non vale, di regola, a legittimare il successivo precetto intimato da altro creditore, se non risulta in modo univoco che la notificazione fosse anche per quest'ultimo.
- Quando manca una previa notifica del titolo esecutivo riferibile al creditore che intim(a) il precetto, il precetto stesso è nullo e la relativa opposizione agli atti esecutivi deve essere accolta.
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