Cassazione Penale, Sentenza n. 34161/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza di un'ordinanza del 24/09/2018 che aveva disposto la disapplicazione dell'art. 14 della Circolare DAP del 2/10/2017 (relativa alla consegna/trasmissione di documentazione contenuta su supporti informatici senza nulla osta). Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, con decreto del 26/02/2024, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata il 24/04/2023, ritenendo che, in base a una diversa pronuncia della Corte di Cassazione (n. 5060/2023), il provvedimento oggetto dell'istanza fosse stato emesso in relazione a una detenzione ormai esaurita. La difesa ha impugnato sostenendo che il precedente decreto che aveva dichiarato l'istanza inammissibile era già stato annullato con rinvio dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 30534/2023) con la indicazione di procedere in contraddittorio; pertanto il Magistrato del rinvio avrebbe dovuto fissare udienza e decidere in contraddittorio, non provvedere de plano.
La decisione
Il Giudice ha accolto il ricorso e ha annullato il decreto impugnato del 26/02/2024, ritenendo che il Magistrato di sorveglianza non abbia rispettato il mandato della sentenza di annullamento con rinvio (Cass. Sez. 1, n. 30534/2023) che imponeva lo svolgimento del giudizio in contraddittorio e la fissazione dell'udienza. Pur riconoscendo che il giudice del rinvio è vincolato solo ai principi di diritto esplicitamente decisi con la sentenza di annullamento, il provvedimento rescindente aveva comunque indicato il rito da osservare (udienza in contraddittorio ai sensi dell'art. 666 c.p.p.). Il giudice ha quindi disposto il rinvio al Magistrato di sorveglianza di Spoleto per un nuovo giudizio, con l'indicazione di istituire il contraddittorio e valutare anche, se necessario, l'eventuale esaurimento del titolo esecutivo.
Norme richiamate
Richiamato per il principio secondo cui il giudice del rinvio è vincolato ai principi e alle questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, e non alle ulteriori argomentazioni della motivazione; tuttavia tale vincolo comprende l'eventuale indicazione del rito da osservare risultante dalla sentenza rescindente.
Richiamato come norma che consente la fissazione di udienza in camera di consiglio per le questioni attinenti all'ottemperanza: il giudice del rinvio doveva fissare l'udienza e procedere in contraddittorio ai sensi dei commi 3 e ss.
art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
La disciplina dell'azione di ottemperanza innanzi al magistrato di sorveglianza implica, in conformità alla natura del rimedio, lo svolgimento dell'udienza in contraddittorio; la Corte di cassazione aveva censurato l'assenza di contraddittorio nella pronuncia impugnata.
art. 14 Circolare DAP 2 ottobre 2017
Oggetto della disapplicazione disposta dall'ordinanza del 24/09/2018: prevedeva la necessità del nulla osta dell'Autorità giudiziaria per la consegna/trasmissione di documenti da supporti informatici; la controversia verte sulla legittimità dell'ostensione di materiale informatico all'imputato/detenuto senza tale nulla osta.
Massime di principio
- Quando la Corte di Cassazione annulla con rinvio, il giudice del rinvio è vincolato ai principi di diritto decisi e, se la sentenza rescindente indica un rito (es. obbligo di udienza in contraddittorio), il giudice del rinvio deve rispettare tale indicazione.
- Le istanze di ottemperanza disciplinate dall'art. 35-bis Ord. pen. richiedono, in linea di principio, lo svolgimento dell'udienza in contraddittorio; il provvedimento emanato inaudita altera parte può essere annullato se non è stata rispettata tale forma.
- Il giudice non può dichiarare inammissibile de plano un'istanza già oggetto di annullamento con rinvio senza prima verificare, in contraddittorio, i presupposti di fatto e diritto, salvo che sia manifestamente chiaro che la richiesta si riferisca a titolo esaurito o a procedimento diverso.
- Prima di richiamare altre pronunce della Corte di Cassazione per escludere l'ammissibilità di una richiesta, il giudice deve accertare che quelle pronunce si riferiscano effettivamente allo stesso titolo esecutivo o allo stesso procedimento.
- Se il giudice del rinvio devia dalle indicazioni procedurali fissate dalla sentenza di annullamento, la parte può ottenere l'annullamento del nuovo provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio.
- Il vincolo del giudice del rinvio riguarda i principi di diritto enunciati dalla Cassazione, non le parti argomentative estese della motivazione; tuttavia, se la indicazione procedurale è espressa nella sentenza rescindente, essa obbliga il giudice del rinvio.
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