Cassazione Penale, Sentenza n. 29825/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva accolto il ricorso del Procuratore generale e annullato senza rinvio la parte della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva disposto la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, ratione dell'avvenuta violazione dell'art. 186, comma 9-bis c.d.s. Zucchetti sostiene che, se avesse saputo dell'impossibilità di ottenere la sostituzione della pena, non avrebbe opposto il decreto penale di condanna ma avrebbe optato per un rito alternativo o per il rito ordinario per ottenere il beneficio della pena sospesa; chiede quindi l'annullamento dell'ordinanza per poter tornare al primo giudice e compiere una scelta processuale consapevole.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura non riguardasse un errore materiale o di fatto ma una questione di diritto e, soprattutto, la strategia processuale e la diligenza del difensore, ambiti non sanabili con il rimedio straordinario. È stato richiamato il principio secondo cui l'ignoranza dell'interessato non è ammessa se non inevitabile (Corte cost. n. 364/1988) e rilevato che la ricorrente non ha dimostrato che la richiesta alternativa avrebbe sicuramente ottenuto il beneficio della pena sospesa. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (richiamata la Corte cost. n. 186/2000).
Norme richiamate
art. 186, comma 9-bis cod. strada
art. 186, comma 9-bis c.d.s.
La sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità era illegittima perché contrastante con questa disposizione; ciò ha giustificato l'annullamento della statuizione favorevole da parte della Corte di legittimità
Norma che disciplina il ricorso straordinario alla Corte di Cassazione: il rimedio è limitato e non può essere utilizzato per questioni riconducibili alla strategia difensiva o a questioni di diritto non rientranti negli stretti motivi ammessi
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Prevede il trattamento de plano del ricorso straordinario; la Corte l'ha applicato per dichiarare l'inammissibilità senza rinvio
Norma che dispone la condanna alle spese nei procedimenti in cui il ricorso sia dichiarato inammissibile; applicata per addebitare le spese alla ricorrente
Corte costituzionale, sentenza 24 marzo 1988, n. 364
Corte cost., 24/03/1988, n. 364
Principio richiamato secondo cui l'ignoranza dell'interessato non è ammissibile come motivo di revisione/ricorso salvo che l'ignoranza sia inevitabile; utilizzato per escludere la giustificazione fornita dalla ricorrente
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte cost., 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla facoltà del giudice di comminare, anche in assenza di colpa grave, un pagamento equitativo alla Cassa delle Ammende; da ciò la determinazione del versamento di 3.000 euro
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammissibile solo per errori materiali o di fatto inequivocabili e per profili tassativi indicati dalla legge: non è lo strumento per correggere scelte strategiche del difensore.
- L'ignoranza del cliente rispetto alle conseguenze di una scelta difensiva non giustifica il ricorso straordinario, salvo che l'ignoranza sia inevitabile (onere probatorio a carico del ricorrente).
- Chi invoca l'annullamento per aver scelto un rito piuttosto che un altro deve dimostrare non solo l'errore ma anche che, con la scelta diversa, l'esito sarebbe stato certamente favorevole (superamento del 'prova di resistenza').
- Le questioni di diritto e di strategia processuale vanno esperite nei rimedi ordinari: l'assenza di questi mezzi rende inammissibile il rimedio straordinario.
- Il giudice può condannare il ricorrente alle spese e disporre versamenti alla Cassa delle Ammende anche con valutazione equitativa quando il ricorso sia ritenuto infondato o inammissibile; quindi il ricorso temerario o mal ponderato può avere conseguenze economiche significative.
- In presenza di norme di legge che vietano o limitano espressamente benefici (es. sostituzione della pena prevista da specifiche disposizioni), l'annullamento del beneficio è legittimo e i rimedi del ricorrente sono circoscritti.
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