Cassazione Penale, Sentenza n. 51209/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 03/05/2023 che aveva riqualificato il fatto da rapina a furto con strappo (art. 624-bis cod. pen.) e aveva escluso la sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria. Il ricorrente, assistito dall'avv. Andrea Guido, denunciava: errata applicazione dell'art. 53 della legge n. 689/1981; illegittima esclusione della sostituzione della pena non sulla base degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. ma su elementi controvertibili (i precedenti non sarebbero ostativi e i rapporti disciplinari non proverebbero incapacità di autocontrollo); richiamava che l'art. 71 del d.lgs. 150/2022 non prevede condizioni soggettive ostative alla sostituzione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva costituisca accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione non è manifestamente illogica. Ha confermato che il giudice può esercitare discrezionalità selezionando e motivando sugli aspetti ritenuti decisivi ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; la Corte d'appello ha adeguatamente valorizzato i precedenti dell'imputato e i rapporti disciplinari in carcere per escludere la sostituzione. Conseguentemente il dispositivo impugnato resta confermato (riqualificazione in furto con strappo; pena di anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione e 412 euro di multa applicata in appello), ed il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
Norma utilizzata dalla Corte d'appello per riqualificare il fatto come furto con strappo; la Cassazione non ha modificato questa qualificazione.
art. 62, primo comma, n. 4) cod. pen.
Circostanza attenuante applicata dalla Corte d'appello insieme alle attenuanti generiche già riconosciute in primo grado, contributiva alla determinazione della pena.
Criteri di valutazione per la sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative: la Corte afferma che il giudice non è tenuto a esaminare tutti i parametri ma può motivare sulla/e ragione/i ritenute/decisive; la valutazione è in gran parte di fatto e non sindacabile in Cassazione se non manifestamente illogica.
Richiamata dal ricorrente come erroneamente applicata; la Cassazione non ha ritenuto fondata la censura rispetto all'esclusione della sostituzione della pena da parte del giudice di appello.
Citato dal ricorrente per sostenere l'assenza di condizioni soggettive ostative alla sostituzione della pena; la Corte osserva che il principio di discrezionalità del giudice (sopra richiamato) è valido anche con la disciplina modificata dal d.lgs. n.150/2022.
Norma procedurale che regola la discussione orale e le requisitorie scritte in Cassazione: le parti non hanno chiesto discussione orale e la Procura generale ha formulato requisitoria scritta; la Corte ha ritenuto il procedimento conforme.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla materia del ricorso per cassazione indicato nel procedimento: il ricorrente ha articolato le doglianze nei limiti di tale disposizione.
Massime di principio
- La valutazione, da parte del giudice, sulle condizioni per sostituire la pena detentiva con una sanzione pecuniaria o alternativa è in larga parte un accertamento di fatto; la Cassazione può sindacarla solo se la motivazione è manifestamente illogica.
- L'art. 133 cod. pen. fornisce criteri che il giudice deve considerare, ma non impone l'esame analitico di tutti i parametri: il giudice può motivare selettivamente sugli aspetti ritenuti decisivi.
- Precedenti penali e rapporti disciplinari in carcere possono legittimamente essere ritenuti ostativi alla concessione di misure sostitutive della pena detentiva, se adeguatamente motivati.
- Un ricorso per cassazione che contesti una valutazione di fatto ben motivata dalla corte di merito è generalmente inammissibile per difetto di rilevanti vizi di legittimità.
- La riqualificazione giuridica del fatto operata dalla corte di merito (es. da rapina a furto con strappo) trova consolidato apprezzamento in Cassazione salvo profili di diritto specificamente e correttamente denunciati.
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