Cassazione Civile, Ordinanza n. 26252/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due decreti dirigenziali del 14 marzo 2017 con cui la Regione Campania aveva richiesto a una società operante nel settore estrattivo il pagamento, per l'anno 2016, di somme dovute ai sensi degli artt. 17 l.r. Campania 15/2005 e 19 l.r. Campania 1/2008. La società aveva impugnato gli atti e in primo grado aveva ottenuto l'annullamento; la CTR Campania aveva confermato l'annullamento ritenendo che i prelievi avessero natura di tributi di scopo e che gli atti fossero nulli perché privi di motivazione in ordine alla specifica destinazione delle somme e ai presupposti delle opere/attività pubbliche finanziate. In Cassazione la Regione deduceva violazione degli artt. 15 l.r. 15/2005 e 19 l.r. 1/2008, sostenendo che la CTR aveva erroneamente qualificato i prelievi come tributi di scopo: tali tributi, secondo la ricorrente, sarebbero stati introdotti dalla legge statale del 2006 solo per i Comuni; inoltre, anche ove si trattasse di prelievi di tal genere, la relativa disciplina non doveva essere esposta nell'atto impositivo. La Regione aggiungeva che il contributo ex art. 17 era anteriore all'istituzione dei tributi di scopo e che gli importi erano stati correttamente quantificati sulla base dei dati non adeguatamente prodotti dalla società.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso della Regione, cassa la sentenza impugnata nei limiti indicati in motivazione e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà riesaminare la controversia anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 57/2024 e verificare, se del caso applicando le regole sull'onere probatorio, se nel periodo di riferimento fossero ancora in corso oppure già ultimati i lavori di completamento e avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano-SA. La Corte afferma inoltre che la qualificazione dei prelievi come tributi di scopo e la conseguente nullità degli atti per omessa motivazione erano erronee, poiché i contributi estrattivi regionali non hanno natura tributaria ma indennitaria; la disciplina della loro debenza va quindi ricostruita come prelievo destinato a compensare i pregiudizi arrecati dall'attività di cava e a finanziare gli oneri pubblici connessi al ripristino e alla tutela ambientale.
Norme richiamate
Prevede un contributo a carico delle imprese estrattive destinato ai lavori di completamento e avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano-SA e ad altre attività indicate dalla norma; la Corte ne evidenzia la legittimità solo nei limiti della destinazione coerente con la funzione del prelievo e afferma che, una volta terminati i lavori e avviata l'attività aeroportuale, la contribuzione non può più gravare sulle imprese del settore estrattivo.
art. 19 l.r. Campania 1/2008
Prevede un contributo connesso all'attività estrattiva destinato in parte al fondo per l'eco-sostenibilità e in parte al finanziamento di spese per recupero ambientale, gestione del comparto e controlli; la Corte lo qualifica come prelievo avente natura indennitaria e non tributaria.
art. 1, comma 145, l. 296/2006
Richiamato dalla ricorrente come disciplina dei tributi di scopo introdotti per i soli Comuni; la Corte rileva che i contributi regionali in esame non rientrano in quella tipologia tributaria.
L.R. Campania 54/1985
È richiamata per affermare che in Campania l'obbligo contributivo del titolare dell'autorizzazione alla cava sussiste sin dall'entrata in vigore di tale legge e non è stato introdotto retroattivamente successivamente.
L.R. Campania 17/1995, art. 36-bis
Richiamato per escludere che l'obbligo di contribuzione sia stato introdotto retroattivamente con tale disposizione.
art. 17 l.r. Campania 15/2005 e art. 19 l.r. Campania 1/2008
Le Sezioni Unite sono richiamate per qualificare i prelievi come indennizzi, non come tributi, e per affermare la giurisdizione ordinaria sulle relative controversie.
Massime di principio
- I prelievi regionali gravanti sulle imprese estrattive, se destinati a compensare i pregiudizi ambientali e gli oneri pubblici conseguenti all'attività di cava, hanno natura indennitaria e non tributaria; la loro funzione non è quella di finanziare in via generale il bilancio dell'ente, ma di neutralizzare le conseguenze nocive ma legittime dell'attività produttiva.
- Quando il prelievo è fondato direttamente sulla legge istitutiva e sulla specifica opera o attività pubblica finanziata, non è configurabile un onere di motivazione dell'atto impositivo analogo a quello proprio dei tributi di scopo, purché il presupposto normativo del contributo sia chiaramente individuabile.
- La qualificazione di un prelievo come "tributo di scopo" non può essere estesa automaticamente a contributi regionali aventi funzione indennitaria: occorre verificare la concreta struttura del prelievo, la destinazione delle somme e il rapporto con il pregiudizio arrecato dall'attività autorizzata.
- Se un contributo è istituito per finanziare una specifica opera pubblica, la pretesa contributiva può permanere solo finché quella finalità sia attuale; cessata l'opera o avviata l'attività per cui il contributo era stato previsto, deve verificarsi se persistano i presupposti della contribuzione.
- Nelle controversie sui contributi estrattivi regionali la verifica dei presupposti temporali e fattuali della debenza può richiedere accertamenti in fatto e la considerazione dell'onere probatorio della parte che afferma la permanenza o la cessazione del presupposto contributivo.
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