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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27626/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Un avvocato, agendo personalmente, aveva proposto opposizione avverso una cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione per crediti iscritti a ruolo da più enti locali. L'opposizione era stata qualificata dal giudice di primo grado come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed era stata accolta. In appello, il Comune di Capaccio Paestum aveva impugnato il solo capo relativo alle spese e il Tribunale di Roma aveva disposto la compensazione delle spese di primo grado tra il comune e l'opponente. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma dalla decisione emerge che la Corte si è soffermata preliminarmente sulla tempestività dell'impugnazione. La Corte ha ritenuto applicabile il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., esclusa la sospensione feriale perché la controversia attiene a materia di esecuzione forzata, e ha considerato decisiva la qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione, già formata in giudicato interno e non più contestata. Poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata l'8 luglio 2020 e il ricorso risultava notificato solo l'8 febbraio 2021, l'impugnazione è stata ritenuta tardiva e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine lungo di impugnazione di sei mesi, computato senza sospensione feriale in ragione della natura esecutiva del giudizio. Ha confermato la rilevanza della qualificazione del giudizio come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., già consolidata nei gradi di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione proposta era correttamente qualificata come opposizione all'esecuzione, con conseguente inquadramento della controversia nel regime proprio delle opposizioni esecutive.

  • art. 327 c.p.c.

    Si applica il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, nel testo successivo alla riforma del 2009.

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per i ricorsi ritenuti suscettibili di inammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Le allegazioni nuove contenute nella memoria non sono state considerate anche perché fondate su fatti non adeguatamente specificati e non richiamati tempestivamente negli atti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 86 c.p.c.

    Il ricorrente ha agito in giudizio personalmente in qualità di avvocato.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni esecutive il termine lungo per impugnare è di sei mesi ex art. 327 c.p.c., e non opera la sospensione feriale dei termini.
  • La sospensione feriale non si applica alle opposizioni esecutive neppure quando nel giudizio residui come unica questione il regolamento delle spese processuali, poiché tale statuizione resta inerente alla natura esecutiva della controversia.
  • La qualificazione della domanda data dal giudice di merito, se non contestata e non corretta nei successivi gradi, può consolidarsi per giudicato interno e vincolare il giudizio di legittimità.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, le allegazioni fattuali introdotte in memoria non possono supplire alla mancata deduzione tempestiva dei fatti rilevanti nel ricorso, specie se la censura si fonda su elementi non emergenti dagli atti come indicati nel ricorso.
  • La proposizione tardiva del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione e comporta la condanna alle spese nonché, ricorrendone i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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