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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27895/2021 del 13/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da tre contratti collegati stipulati tra due società poi fallite: una cessione in blocco di prodotti ittici del 28 febbraio 2009, un contratto di affitto d’azienda del 1 agosto 2009 e il consenso al subentro nelle concessioni demaniali del 10 agosto 2009. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento della società poi ricorrente, il Tribunale di Latina ha ammesso il fallimento della controparte al passivo per un credito risarcitorio complessivo di euro 9.444.361,16, ritenendo che i contratti avessero causa illecita perché unitariamente preordinati alla distrazione del patrimonio della società poi fallita a favore dell’altra, e ha quantificato il danno sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio. Il ricorrente ha censurato il decreto con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella quantificazione del danno relativo all’affitto d’azienda, sostenendo che il danno non poteva coincidere con il canone di mercato stimato dal CTU senza detrarre quanto effettivamente corrisposto in esecuzione del contratto; 2) violazione degli artt. 61 e 62 c.p.c., perché la CTU sarebbe stata impropriamente usata per supplire alla mancanza di prova, atteso che la controparte non aveva allegato un inadempimento dell’obbligazione di pagamento del canone; 3) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente in relazione alla stima del prodotto ittico oggetto della cessione in blocco, poiché il giudice aveva aderito alle conclusioni del CTU senza rispondere alle specifiche critiche del consulente di parte; 4) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La corte ha ritenuto fondato il primo motivo limitatamente alla necessità di detrarre i canoni effettivamente versati, infondato il secondo, e fondato il terzo per motivazione apparente sulla quantificazione del danno da cessione del prodotto ittico. Il quarto motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti dei motivi esaminati, ha cassato il decreto del Tribunale di Latina e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale, in diversa composizione, affinché provveda a nuova liquidazione del danno derivato alla curatela resistente dall’esecuzione dei contratti e alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione. In particolare, ha affermato che, nella quantificazione del danno da contratto nullo, occorre tener conto di quanto effettivamente percepito in esecuzione del rapporto, e che la motivazione del giudice di merito è nulla per apparenza quando si limita a recepire le conclusioni del CTU senza rispondere alle critiche specifiche delle parti.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove e la quantificazione del danno; la Corte non accoglie il motivo sotto questo profilo generale, ma chiarisce il corretto criterio di liquidazione del pregiudizio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie; la Corte non ravvisa la dedotta violazione nei termini prospettati

  • art. 61 c.p.c.

    la consulenza tecnica può essere utilizzata quando servono cognizioni tecniche per l’accertamento dei fatti

  • art. 62 c.p.c.

    la CTU non è prova in senso stretto, ma può assolvere funzione percipiente nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale"; è censurabile la motivazione apparente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo sul danno per sostenere che grava sull’attore l’onere di provare il pregiudizio subito

  • artt. 3971 del 2019 e 4849 del 1991

    richiamate come precedenti sul principio che, dopo la nullità del contratto, chi ha goduto della prestazione non può chiedere la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo, per evitare un arricchimento senza causa ai danni dell’altra parte

Massime di principio

  • Nel risarcimento del danno derivante dall’esecuzione di un contratto nullo, la liquidazione non può essere commisurata automaticamente al valore teorico o di mercato della prestazione, ma deve tener conto anche di quanto effettivamente eseguito o versato in esecuzione del rapporto, per evitare indebite duplicazioni o arricchimenti senza causa.
  • La consulenza tecnica d’ufficio può assumere funzione percipiente quando l’accertamento dei fatti richiede specifiche cognizioni tecniche; tuttavia il giudice non può limitarsi ad aderire alle conclusioni del consulente con formule di stile, dovendo rispondere alle puntuali critiche mosse dalle parti.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione sussiste solo quando la motivazione sia mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente lamentare una mera insufficienza o inadeguatezza argomentativa.
  • Quando una parte contesta specificamente i criteri di stima adottati dal CTU, il giudice di merito ha l’obbligo di spiegare perché tali critiche siano infondate, altrimenti la decisione è nulla per motivazione apparente.
  • L’eventuale qualificazione di un contratto come nullo rende logicamente estranea la deduzione di un suo inadempimento come presupposto del danno, poiché il risarcimento va ancorato agli effetti dannosi della stipulazione o esecuzione del negozio invalido, non alla violazione di obbligazioni proprie di un rapporto valido.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProveImpugnazioniAppalto
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalitàArricchimento senza causa

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