Cassazione Civile, Ordinanza n. 34739/2024 del 28/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della proprietaria di un immobile, della determina dirigenziale con cui il comune aveva quantificato le somme dovute a titolo di oblazione e oneri concessori per la sanatoria di opere edilizie abusive realizzate nel bene di proprietà. Il TAR aveva respinto il ricorso e il Consiglio di Stato aveva confermato. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza del Consiglio di Stato per omessa motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice amministrativo non avesse esaminato le doglianze relative al comportamento tenuto dal comune nel corso degli anni dalla domanda di condono fino alla determina impugnata, né la richiesta di risarcimento danni fondata su asserita imperizia, negligenza e mancanza di buona fede dell’amministrazione; con il secondo ha dedotto violazione o falsa applicazione di norme in materia di condono edilizio, sostenendo che il Consiglio di Stato non avesse spiegato perché il mutamento di destinazione d’uso avrebbe comportato una modifica degli standard urbanistici e un maggior carico urbanistico, né avesse verificato l’esattezza dei conteggi comunali, richiamando anche una precedente decisione del Consiglio di Stato che, a suo dire, avrebbe affermato il contrario.
La decisione
La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto che le censure non denunciassero un reale difetto di giurisdizione, ma esclusivamente asseriti errori in iudicando e in procedendo della sentenza amministrativa, non sindacabili in sede di ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente alle spese, nonché al pagamento di una sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per dedurre vizi di violazione di legge e nullità della sentenza, ma ritenuto non idoneo a fondare il sindacato di legittimità sulle sentenze del Consiglio di Stato quando si prospettino meri errori interni alla giurisdizione
invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha precisato che un’omissione rileva come motivo inerente alla giurisdizione solo se dipende dalla ritenuta estraneità delle questioni alle attribuzioni giurisdizionali del giudice adito
art. 111, comma 8, Cost.
delimita il controllo della Cassazione ai soli motivi inerenti alla giurisdizione, escludendo il sindacato su errori interpretativi o processuali del giudice amministrativo
Corte cost. n. 6 del 2018
richiamata come norma di sistema che identifica gli ambiti dei poteri attribuiti alle diverse giurisdizioni e i limiti del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost.
base della proposta di definizione accelerata e della possibilità di condanna aggravata in caso di inammissibilità
artt. 375 c.p.c. e 380 bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio a seguito di istanza della parte ricorrente
applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di somme a titolo sanzionatorio, ritenendo l’impugnazione meritevole di tale aggravio
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamata tra le norme sostanziali indicate nel secondo motivo di ricorso in materia di condono edilizio
L.R. 12/2004
richiamata tra le norme sostanziali indicate nel secondo motivo di ricorso in materia di condono edilizio
Massime di principio
- Il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione contro le sentenze del giudice amministrativo è ammissibile solo se si deduce un vero difetto di giurisdizione, assoluto o relativo, e non quando si lamentino errori di motivazione, omessa pronuncia o violazioni di legge sostanziale o processuale.
- L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa si configura solo quando il giudice speciale applichi una norma da lui creata, non quando compia un’interpretazione anche molto discutibile o anomala della normativa esistente.
- Il controllo della Corte di cassazione sul limite esterno della giurisdizione non comprende il sindacato sulle scelte ermeneutiche del Consiglio di Stato, neppure quando si assumano gravi errori interpretativi o contrasti con il diritto dell’Unione europea o con la CEDU.
- La denuncia di omessa pronuncia o omessa motivazione integra un motivo inerente alla giurisdizione solo se l’omissione dipende dalla ritenuta estraneità della questione alle attribuzioni giurisdizionali del giudice adito; altrimenti integra, al più, un vizio interno della decisione non scrutinabile in sede di giurisdizione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per avere dedotto solo errori interni alla giurisdizione, possono essere applicate le conseguenze economiche aggravate previste dall’art. 96 c.p.c. e dall’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
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