Cassazione Civile, Ordinanza n. 15919/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La controversia riguarda un danno da incendio colposo avvenuto il 7 luglio 1982 su un tratto della rete ferroviaria, per il quale era stata accertata la responsabilità civile della controparte nei confronti della società proprietaria/gestore della rete. In sede di rinvio, la Corte d'appello aveva dapprima confermato l'an debeatur e disposto una consulenza tecnica d'ufficio per quantificare il danno; poi, all'esito della CTU, aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, ritenendo impossibile quantificare il pregiudizio. La ricorrente ha censurato tale esito con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il giudice avesse delegato al CTU la valutazione del materiale probatorio e che la consulenza dovesse limitarsi a verificare la congruità della documentazione già prodotta; (2) omesso esame di fatti decisivi e ulteriori violazioni degli artt. 2697, 112 e 115 c.p.c., per avere la corte aderito acriticamente alla CTU senza considerare le critiche del consulente di parte; (3) violazione degli artt. 2697, 1226 e 2056 c.c., perché, una volta accertato l'an del danno, il giudice avrebbe dovuto procedere a liquidazione equitativa anziché rigettare la domanda per asserita impossibilità di quantificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, una volta accertata la responsabilità generatrice del danno, l'impossibilità di provare il quantum in modo preciso non consente al giudice di arrestarsi a un non liquet, ma impone di attivare la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., anche quale espressione del potere di cui all'art. 115 c.p.c. Nel caso concreto, l'esistenza dell'incendio e la sua incidenza distruttiva risultavano dagli atti, compreso un rapporto dei carabinieri; pertanto, l'assenza di documentazione fotografica o descrittiva non rendeva impossibile una quantificazione equitativa. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Cagliari anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato in relazione all'onere della prova; la prova dell'an del danno resta a carico del danneggiato, mentre il quantum può essere integrato o sostituito dalla liquidazione equitativa quando sia difficoltosa la prova precisa
la liquidazione equitativa è ricondotta al generale potere di valutazione del giudice fondato sulle risultanze di causa; il giudice non può però delegare al CTU la decisione in modo sostitutivo né arrestarsi a un non liquet
la liquidazione equitativa non è facoltativa ma costituisce un potere-dovere quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare; può operare anche in presenza di una difficoltà solo relativa nella prova del quantum
richiamato come norma di raccordo per la liquidazione del danno da fatto illecito, insieme all'art. 1226 c.c.
invocato nel motivo di ricorso in relazione alla pretesa omissione di esame delle contestazioni difensive e della consulenza di parte
Massime di principio
- Quando l'an debeatur sia già stato accertato, la difficoltà o impossibilità di provare con precisione il quantum non giustifica il rigetto della domanda risarcitoria: il giudice deve procedere alla liquidazione equitativa, ove esistano elementi di causa idonei a sorreggerla.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è uno strumento sostitutivo o integrativo della prova del danno e non può essere usata per supplire alla mancata prova dell'esistenza del danno o della responsabilità, ma solo per il suo preciso ammontare.
- Il giudice di merito può avvalersi della consulenza tecnica per l'accertamento del quantum, ma non può delegare al consulente la funzione decisoria né aderire acriticamente alle sue conclusioni senza una autonoma valutazione delle risultanze probatorie.
- Ai fini della liquidazione equitativa, possono essere valorizzati anche documenti provenienti dalla stessa parte danneggiata e altri elementi oggettivi emersi in causa, purché idonei a consentire una valutazione logicamente apprezzabile del danno.
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