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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22723/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, pur avendo concesso le circostanze attenuanti generiche, ha solo parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando la responsabilità per furto aggravato e tentato furto e rideterminando la pena. L'unico motivo di ricorso contesta il giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti generiche e aggravanti, sostenendo in sostanza l'erroneità della valutazione compiuta dal giudice di merito in punto di trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul giudizio di comparazione tra circostanze opposte investisse una valutazione discrezionale tipica del merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei casi di mero arbitrio o di motivazione illogica, qui esclusi. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche risultano concesse in appello e incidono sul trattamento sanzionatorio, ma la loro comparazione con le aggravanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena, inclusa la valutazione di adeguatezza concreta, è affidata al giudice di merito e può sorreggere il giudizio di equivalenza tra circostanze.

  • art. 606 c.p.p.

    La censura che mira a rimettere in discussione il giudizio di comparazione fra circostanze è, nei limiti indicati, non consentita in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo che sia manifestamente arbitrario o sorretto da motivazione illogica.
  • È sufficiente una motivazione che, ai fini dell'equivalenza tra circostanze, richiami l'adeguatezza concreta della pena irrogata, senza necessità di una analitica confutazione di ogni elemento allegato dalla parte.
  • Le doglianze che si risolvono in una mera richiesta di diversa ponderazione del trattamento sanzionatorio sono inammissibili in sede di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoTentativoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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