Cassazione Civile, Ordinanza n. 27781/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, depositata nel giudizio di legittimità, e ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura proposta con il ricorso per cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2016. L'Ufficio contestava l'utilizzazione di fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente recupero a tassazione dei costi indebitamente dedotti e dell'IVA indebitamente detratta. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva poi respinto l'appello principale della società e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a un unico motivo, ma nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno depositato un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
accordo conciliativo ai sensi dell’art. 48
La stipula e il deposito dell'accordo conciliativo nel procedimento determinano l'estinzione del giudizio di cassazione.
memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
La memoria è stata depositata dalla ricorrente nel giudizio di legittimità, ma la decisione è stata poi definita per conciliazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sopravvenuta conciliazione tra le parti in sede di legittimità comporta l'estinzione del giudizio, rendendo non necessario l'esame del ricorso nel merito.
- Quando il giudizio si estingue per accordo conciliativo depositato in corso di cassazione, le spese possono essere compensate tra le parti secondo quanto disposto dalla Corte.
- In presenza di estinzione del processo per conciliazione, la Corte non si pronuncia sui motivi di ricorso e la controversia si definisce in base all'accordo intervenuto tra le parti.
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