Cassazione Penale, Sentenza n. 28625/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che aveva confermato la condanna per partecipazione ad associazione mafiosa, deducendo che la determinazione della cornice edittale era errata: la difesa sosteneva che la permanenza nell'associazione si era interrotta nel 2013 e, dunque, doveva applicarsi la disciplina piu' favorevole della legge n.125/2008 e non quella piu' sfavorevole introdotta dalla legge n.69/2015. Dopo annullamento con rinvio da parte della Cassazione (per carenza di motivazione sulla data di cessazione dell'affiliazione), la Corte d'appello in rinvio ritenne invece che la consumazione fosse protratta oltre il 2015; il ricorrente ha quindi proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. deducendo un presunto errore percettivo della Corte di cassazione nell'interpretazione della sentenza rescindente.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la presunta discrepanza sia riconducibile a un errore di valutazione/giudizio e non a un errore percettivo rilevabile ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p.: l'errore lamentato non derivava da una svista materiale nella lettura degli atti, ma da una diversa interpretazione e valutazione del principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento e dell'autonomia del giudice di rinvio nel riesaminare il quadro probatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Rilevanza della durata della partecipazione all'associazione mafiosa ai fini della determinazione della pena e della scelta della normativa sanzionatoria applicabile.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Richiamato come criterio di censura sulla motivazione della sentenza impugnata; la difesa aveva dedotto vizio di motivazione ai sensi di tali disposizioni.
disciplina sanzionatoria antecedente alla L. 69/2015
Secondo la difesa era la normativa piu' favorevole da applicare perché, per la sua ricostruzione, la partecipazione si era interrotta prima dell'entrata in vigore della legge 69/2015.
disciplina sanzionatoria piu' grave entrata in vigore successivamente
La Corte d'appello in rinvio ha ritenuto che la consumazione del reato si fosse protratta oltre la sua entrata in vigore, applicando quindi questo regime; la Cassazione aveva invece ritenuto in un precedente annullamento che gli elementi probatori non superassero il 2013.
Richiamato nel motivare il vizio dedotto dal ricorrente relativo alla mancata osservanza del principio stabilito nella sentenza di annullamento.
Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto in cassazione; la Corte ha ritenuto che il motivo prospettato dal ricorrente non rientrasse nell'area di operatività di tale rimedio perché si trattava di errore di giudizio/valutazione e non di errore percettivo immediatamente rilevabile.
Base normativa per l'irrogazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per la inammissibilità del ricorso e i profili di colpa emersi.
Giurisprudenza Sezioni Unite e principi interpretativi
Ribadito il principio consolidato secondo cui l'errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 625 bis deve consistere in un errore percettivo, immediatamente e oggettivamente rilevabile, e non in giudizi di valore o in errori di interpretazione normativa; inoltre il giudice di rinvio ha autonomia nel riesaminare i fatti purché non ripeta i vizi della decisione annullata.
Massime di principio
- Il ricorso ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. è ammissibile solo per errori percettivi chiari e immediatamente rilevabili negli atti: mere divergenze interpretative o valutative non lo giustificano.
- Quando la Cassazione annulla con rinvio per carenza di motivazione, il giudice di rinvio è tenuto a rimuovere i vizi segnalati ma conserva l'autonomia per nuovi accertamenti di fatto e per una diversa valutazione probatoria, purché motivata.
- Ai fini della scelta della normativa sanzionatoria applicabile, cruciale è la prova temporale della cessazione della partecipazione al reato continuato: se gli elementi probatori non superano una certa data, si applica la legge vigente a quel momento.
- Le doglianze sulla motivazione devono evidenziare in modo concreto e immediato che l'errore era percettivo (svista materiale) e non il risultato di una diversa ponderazione delle prove; in mancanza, sono da qualificare come errori di giudizio, non soggetti al rimedio straordinario.
- In caso di inammissibilità di un ricorso straordinario per errore di fatto, il ricorrente può essere condannato anche a sanzioni pecuniarie se emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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