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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9054/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di mantenimento della custodia cautelare (massima misura) in relazione al reato di partecipazione ad associazione mafiosa, in quanto: 1) si contestava la presunta insufficiente motivazione sui "gravi indizi di colpevolezza" nonostante la condanna in primo grado (art. 273 c.p.p.); 2) si denunciava vizio di motivazione e violazione di legge (art. 274 c.p.p.) riguardo alle esigenze cautelari, sostenendo che la decisione non avrebbe valorizzato gli elementi positivi prodotti dalla difesa (presunta rescissione stabile dei legami con la cosca e il tempo trascorso dai fatti) e che la parte motivazionale sul pericolo di fuga sarebbe generica e non indicativa degli elementi concreti che renderebbero probabile la fuga.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, ha ritenuto manifestamente infondato il principio secondo cui la pronuncia di condanna (anche prima del deposito delle motivazioni) integra elementi idonei a fondare i gravi indizi di colpevolezza necessari per la cautela. Sul secondo motivo, ha rilevato che la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione delle emergenze probatorie (non consentita in sede di legittimità) e ha richiamato la presunzione relativa di pericolosità sociale ex art. 275, comma 3 c.p.p. (novellato dalla legge n.47/2015): tale presunzione può essere superata solo da elementi che dimostrino la stabile rescissione dei legami con l'organizzazione mafiosa. Il Tribunale aveva motivato che l'associazione non era estinta e che, lasciato libero, il ricorrente avrebbe potuto reinserirsi, oltre a ritenere fondato il timore di fuga alla luce dell'entità della pena e della capacità delle organizzazioni mafiose di gestire la latitanza. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende; trasmissione copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; non impatta sul merito cautelare ma sul rito seguito in Cassazione

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'onere motivazionale sui gravi indizi di colpevolezza; la Corte ribadisce che la disposizione non esclude che i gravi indizi possano essere desunti dal solo dispositivo di una sentenza di condanna, anche prima del deposito delle motivazioni

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento ai criteri di motivazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il motivo che chiede una rivalutazione delle emergenze probatorie non sia consentito in sede di legittimità

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (come novellato dalla legge n.47/2015)

    La Corte interpreta la norma come originante una presunzione relativa di pericolosità sociale per gli associati a mafie: la presunzione può essere superata solo mediante elementi che provino la stabile rescissione dei legami con l'organizzazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Dispositivo che impone la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; richiamato per gli adempimenti sul versamento e sulla comunicazione interna

Massime di principio

  • Una sentenza di condanna, anche prima del deposito delle motivazioni, può costituire elemento idoneo a fondare i "gravi indizi di colpevolezza" necessari per una misura cautelare; pertanto l'esistenza della condanna non attenua automaticamente la legittimità della cautela
  • La presunzione relativa di pericolosità sociale per reati di tipo mafioso (art. 275, comma 3) richiede elementi concreti e specifici per essere superata: non è sufficiente una generica affermazione difensiva della "rescisione" dei legami; è necessario documentare stabilmente l'effettiva rottura dei rapporti con l'organizzazione
  • In Cassazione non è ammesso, salvo profili di diritto, chiedere una semplice rivalutazione delle emergenze probatorie o una diversa valutazione della gravità degli indizi: le censure devono essere incentrate su vizi di diritto o illogicità manifeste della motivazione
  • Il pericolo di fuga può essere legittimamente fondato su elementi indiziari non solo personali ma anche collegati alla natura e capacità dell'organizzazione di supportare la latitanza e sull'entità della pena; la motivazione che richiama tali elementi è difficilmente censurabile in sede di legittimità se congrua e non manifestamente illogica
  • Per contrastare efficacemente una misura cautelare in casi di associazione mafiosa, la difesa deve produrre elementi probatori specifici e documentati (es. iniziative comprovanti l'interruzione dei contatti, comportamenti di allontanamento prolungato dall'ambiente criminale) e non solo deduzioni o affermazioni generiche
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato a spese e somme a favore della Cassa delle ammende; valutare il rischio economico prima di proporre impugnazioni manifestamente deboli

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