Cassazione Penale, Ordinanza n. 12462/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in appello alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per i reati in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto l'attenuante della collaborazione di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990. La doglianza mirava quindi a contestare la valutazione della Corte territoriale sulla mancata valorizzazione dell'apporto collaborativo dell'imputato alle indagini.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la motivazione della sentenza di appello, la quale aveva correttamente escluso l'attenuante valorizzando l'esito degli accertamenti svolti presso la Procura di Pisa: l'imputato non aveva aggiunto nulla di utile rispetto a quanto già noto agli investigatori e non aveva fornito alcun concreto aiuto alle attività investigative. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice richiamata come base della condanna per reati in materia di stupefacenti; il testo non specifica ulteriormente la condotta.
art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990
attenuante invocata dal ricorrente; la Corte ne conferma il diniego poiché la pretesa collaborazione non ha apportato alcun concreto contributo investigativo e non ha fornito informazioni utili agli sviluppi delle indagini.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una censura astratta o meramente assertiva.
- Ai fini del riconoscimento dell'attenuante della collaborazione nei reati in materia di stupefacenti, non è sufficiente una generica o formale collaborazione: occorre un contributo concreto, effettivamente utile agli sviluppi delle indagini o all'attività investigativa.
- La verifica della collaborazione deve essere compiuta alla luce degli elementi acquisiti dagli organi inquirenti; se l'imputato non aggiunge nulla a quanto già noto e non facilita le indagini, l'attenuante può essere legittimamente esclusa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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