Cassazione Civile, Ordinanza n. 13524/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un ex dipendente, titolare di un trattamento collegato alla cessazione anticipata del rapporto, che chiedeva di accertare che la base di calcolo dei contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria IVS fosse determinata sull'importo dell'indennità mensile effettivamente corrisposta. Il lavoratore domandava inoltre la condanna del soggetto tenuto al versamento a corrispondere i contributi all'INPS e la condanna dell'ente previdenziale a regolarizzare la posizione assicurativa e a riliquidare la pensione. In primo grado la domanda era stata rigettata per prescrizione; in appello la decisione era stata confermata nel merito, ritenendo che la contribuzione avesse natura volontaria e che l'attore avesse validamente rinunciato alle relative pretese mediante conciliazioni sottoscritte in sede amministrativa. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, con quattro motivi, la violazione della normativa regionale siciliana e della disciplina previdenziale sostanziale, sostenendo che la contribuzione in questione non fosse volontaria ma obbligatoria di fonte legale; ha inoltre censurato la ritenuta validità delle transazioni e rinunce aventi ad oggetto crediti contributivi, assumendo la nullità delle pattuizioni per indisponibilità della materia previdenziale ex artt. 2114, 2115 e 2116 c.c., nonché la violazione dell'art. 2113 c.c. quanto all'efficacia della rinuncia. Con il quarto motivo ha contestato la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, secondo e terzo motivo, assorbendo il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando il principio secondo cui la contribuzione relativa all'indennità di prepensionamento prevista dalla legislazione regionale siciliana costituisce contribuzione obbligatoria di fonte legale, con finalità assistenziale, e non può essere validamente oggetto di transazione o rinuncia. È stato quindi affermato che gli accordi transattivi conclusi tra lavoratore e datore di lavoro non hanno estinto il diritto di ottenere la corretta base di calcolo dei contributi e che il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la contribuzione di fonte legale e a finalità previdenziale/assistenziale è sottratta alla disponibilità delle parti e non può essere validamente oggetto di patti transattivi che la riducano o la estinguano
le rinunce/transazioni sono ammissibili solo per diritti disponibili; non si estendono all'obbligo contributivo previdenziale di fonte legale, ma solo alle conseguenze patrimoniali del mancato versamento
richiamato dal ricorrente come base della disciplina previdenziale, in relazione alla indisponibilità della materia contributiva
richiamato dal ricorrente per sostenere la tutela della posizione assicurativa e contributiva
art. 38 Cost.
i diritti previdenziali riconosciuti al lavoratore sono autonomi e distinti dai diritti retributivi e sono tutelati costituzionalmente
art. 14 Statuto Siciliano
richiamato per fondare la competenza legislativa regionale in materia di stato giuridico ed economico del personale regionale e il correlato regime dell'onere contributivo
art. 17 Statuto Siciliano
richiamato per la competenza legislativa concorrente regionale in materia di legislazione sociale, rapporti di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nel rispetto dei minimi stabiliti dalle leggi statali
fonte della disciplina dell'indennità di prepensionamento e dell'onere contributivo regionale oggetto di lite
l.r. Sicilia n. 100 del 1979
norma regionale richiamata dal ricorrente come parte della disciplina applicabile
l.r. Sicilia n. 27 del 1984
norma regionale richiamata dal ricorrente come parte della disciplina applicabile
norma regionale richiamata dal ricorrente come parte della disciplina applicabile
norma regionale richiamata dal ricorrente come parte della disciplina applicabile
norma regionale richiamata dal ricorrente come parte della disciplina applicabile
richiamata dal ricorrente tra le fonti normative del sistema applicabile
richiamata dal ricorrente tra le fonti normative del sistema applicabile
art. 1, comma 268, legge n. 47/1983
richiamato dal ricorrente tra le fonti normative del sistema applicabile
richiamato dal ricorrente tra le fonti normative del sistema applicabile
invocato dal ricorrente per la regolazione delle spese di lite in caso di accoglimento del ricorso
Massime di principio
- La contribuzione prevista direttamente dalla legge per finalità previdenziali o assistenziali ha natura obbligatoria e non può essere qualificata come contribuzione volontaria solo perché il meccanismo operativo richiami istituti del sistema generale.
- I diritti e gli obblighi inerenti alla posizione previdenziale obbligatoria sono sottratti alla disponibilità delle parti: transazioni o rinunce che incidano sull'obbligo contributivo in sé sono nulle e inefficaci verso l'ente previdenziale.
- L'art. 2113 c.c. tutela solo le rinunce e transazioni su diritti disponibili o sulle conseguenze patrimoniali dell'omesso versamento, non sulla persistente esistenza dell'obbligo contributivo imposto dalla legge.
- Quando la legge pone a carico di un soggetto pubblico o del datore di lavoro un onere contributivo per l'accesso a prestazioni previdenziali, il lavoratore può far valere la corretta regolarizzazione della posizione assicurativa anche contro pattuizioni intercorse in sede conciliativa che mirino a escluderla.
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