Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14290/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha dedotto vizi di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge in relazione alla mancata sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 168-bis c.p., sostenendo che la prognosi negativa di reiterazione sarebbe stata mal valutata e che il giudice avrebbe dovuto esaminare prima il programma predisposto dall'UEPE. Con il secondo motivo ha contestato la propria responsabilità, insistendo sull'operatività dell'esimente di cui all'art. 393-bis c.p., assumendo che la reazione fosse giustificata almeno da una putativa convinzione di aver subito un sopruso. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato nella parte relativa alla messa alla prova, e il secondo motivo una mera riproposizione di questioni già confutate in appello e non sindacabili in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla messa alla prova non si confrontasse con la prognosi negativa di reiterazione già valorizzata dai giudici di merito, anche sulla base di precedenti e successive condotte e di una precedente condanna per tentato omicidio volontario e porto ingiustificato di arma; ha inoltre affermato che, quando il diniego della messa alla prova si fonda sull'impossibilità di formulare una prognosi favorevole sull'astensione da ulteriori reati, il giudice non è tenuto a esaminare anche il programma di trattamento dell'UEPE. Quanto all'art. 393-bis c.p., la Corte ha ritenuto corretta la valutazione in fatto della Corte di appello, non censurabile in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto oggetto di contestazione; le doglianze del ricorrente non hanno inciso sulla conferma della responsabilità già affermata nei giudizi di merito.

  • art. 393-bis c.p.

    L'esimente del fatto commesso per evitare un preteso sopruso non è applicabile quando, all'esito dell'accertamento in fatto, la reazione non risulti giustificata neppure in base a una convinzione putativa di aver subito un torto.

  • art. 168-bis c.p.

    La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova può essere rigettata sulla base di una prognosi negativa di reiterazione; in tal caso il giudice non deve necessariamente valutare anche il programma di trattamento predisposto dall'UEPE.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 337 cod. pen.

    Richiamo alla fattispecie incriminatrice contestata, oggetto del giudizio di legittimità.

  • art. 393-bis cod. pen.

    Richiamo all'esimente invocata dal ricorrente, esclusa in fatto dalla Corte di appello.

Massime di principio

  • La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova può essere legittimamente rigettata quando il giudice formuli una prognosi negativa, motivata anche sulla base di condotte pregresse e successive dell'imputato, circa la sua capacità di astenersi dal commettere ulteriori reati.
  • Quando il diniego della messa alla prova è fondato sull'impossibilità di una prognosi favorevole, il giudice non è tenuto a esaminare anche il programma di trattamento predisposto dall'UEPE.
  • La censura in cassazione che non si confronti con la ratio decisiva della decisione di merito è inammissibile, specie se si limita a riproporre questioni già esaminate e confutate dai giudici di appello.
  • L'esimente di cui all'art. 393-bis c.p. richiede un accertamento in fatto sulla sussistenza di un sopruso e sulla reazione dell'agente; tale valutazione, se sorretta da motivazione logica, non è sindacabile in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiMessa alla provaNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.