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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46469/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto aggravato (reati ex artt. 81, comma 2, 110, 624, 625 n.2 e n.7 c.p.) deducendo: 1) violazione di legge e vizi procedurali per mancata o ritardata comunicazione del rinvio e impossibilità di visionare il fascicolo dopo la nomina del difensore di fiducia (art.108 c.p.p. e disposizioni emergenziali richiamate); 2) vizio di motivazione e travisamento della prova per aver ritenuto attendibili le dichiarazioni del maresciallo Mascolo e non quelle del teste Bevilacqua, con contestazioni circa l'intestazione della conduttura e la correlazione tra bolletta, contatore e allaccio; 3) vizio di motivazione relativo alle circostanze aggravanti (art.625 n.2 e n.7 c.p.), sostenendo che la conduttura fosse preesistente, che non vi fosse furto ai danni di un servizio pubblico e che il reato risultasse prescritto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il difensore avesse presentato tempestivamente istanza di termini ai sensi dell'art.108 c.p.p., che la Corte d'appello aveva disposto il rinvio al 21/04/2021 e che il difensore non ha dimostrato l'effettiva impossibilità di accesso al fascicolo (assenza di attestazione della cancelleria). Inoltre non risultava richiesta la trattazione orale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito: gli accertamenti avevano dimostrato che l'allaccio abusivo al contatore del Ciani interrompeva anche la fornitura al ristorante del Merafina, giustificando la convincente valutazione probatoria, mentre le dichiarazioni del teste Bevilacqua non erano adeguatamente documentate in ricorso. Sul terzo motivo la Corte ha evidenziato che l'allaccio era stato realizzato manomettendo la conduttura dell'acquedotto pubblico e alimentava il ristorante, e ha rilevato inoltre che il motivo in parte era introdotto per la prima volta in sede di Cassazione (quindi non devoluto al giudice d'appello) e pertanto inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 108 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la presentazione di istanza per termini a difesa ai sensi dell'art.108 fosse stata tempestiva e sufficiente; il difensore avrebbe avuto comunque il termine dilatorio (almeno sette giorni) previsto dalla norma e poteva richiedere la trattazione orale nell'istanza stessa. La mancata dimostrazione documentale della presunta chiusura della cancelleria rende inidonea la contestazione.

  • art. 23 d.l. 149/2020 e richiamo a d.l. 137/2020 conv. legge 176/2020 e art.16 d.l.228/2021

    art. 23 d.l. 149/2020; art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n.176/2020; art.16 d.l. 228/2021

    Richiamate nelle memorie e nelle conclusioni del Pubblico Ministero per profili procedurali connessi al periodo emergenziale; la Corte ha però richiesto prova concreta della impossibilità di accesso al fascicolo e ha ritenuto non prodotta idonea documentazione.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), c), e))

    art. 606, lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Questi sono i canali di impugnazione in Cassazione richiamati dal ricorrente (violazione di legge, nullità o violazioni processuali, vizio di motivazione/travisamento della prova). La Corte ha ritenuto i motivi infondati o non autosufficienti, e ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova.

  • art. 81 comma 2, art. 110, art. 624, art. 625 n.2 e n.7 cod. pen.

    art. 81, comma secondo; art. 110; art. 624; art. 625 n.2 e n.7 c.p.

    Norme sostanziali contestate: la Corte ha ritenuto provata la sussistenza del reato di furto (art.624) con le aggravanti contestate (art.625 n.2 e n.7) in quanto l'allaccio è stato realizzato manomettendo la conduttura dell'acquedotto pubblico e la fornitura ha alimentato il ristorante collegabile al Merafina.

Massime di principio

  • Quando si chiede un termine a difesa (art.108 c.p.p.) è opportuno richiedere espressamente anche la trattazione orale nella stessa istanza, e conservare e produrre ogni documento che provi impedimenti oggettivi di accesso al fascicolo (es. attestazione della cancelleria).
  • In Cassazione il sindacato sulla valutazione della prova è molto limitato: va dimostrato un travisamento logico della prova o la manifesta illogicità della motivazione; semplici contrasti tra versioni non sono sufficienti.
  • Non si devono introdurre nuovi motivi per la prima volta in Cassazione: questioni non devolute al giudice d'appello sono inammissibili.
  • Per reati che implicano manomissione di pubblici servizi (allaccio a condutture pubbliche) è necessario documentare il nesso causale tra la manomissione e l'utenza che ha beneficiato della fornitura; accertamenti tecnici e verifiche sul contatore sono elementi decisivi.
  • In mancanza di prova documentale di un impedimento procedurale (es. chiusura cancelleria) il giudice tende a ritenere valide le istanze già presentate e ad applicare i termini ordinari di difesa; pertanto è fondamentale produrre subito evidenze scritte.

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