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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20882/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Trieste con tre motivi principali: (1) violazione del principio "ne bis in idem" e del cd. doppio binario sanzionatorio, sostenendo l'identità del fatto tra la sanzione penale e la sanzione contabile (recupero degli assegni) e l'illegittimità della contemporanea azione penale e contabile; (2) eccessiva cumulazione di sanzioni per effetto della confisca disposta in sede penale e della successiva condanna della Corte dei Conti, con conseguente sproporzione della somma complessivamente dovuta; (3) errata individuazione del momento consumativo del reato: secondo il ricorrente il reato sarebbe istantaneo e non a consumazione prolungata, pertanto la valutazione dei periodi e degli aumenti di pena/soglie prescrizionali sarebbe stata erronea.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati o non consentiti in questa sede. Sul punto del "ne bis in idem" e del doppio binario la Corte ha ritenuto che non sussista identità del fatto naturalistico: la normativa disciplinare/contabile (art. 53, comma 7 e art. 7-bis d.lvo n.165/2001) persegue finalità ripristinatorie e di recupero delle somme, mentre il procedimento penale sanziona gli artifici e i raggiri (art. 640 comma 2 c.p.) consistiti nell'omessa indicazione del numero di partita IVA nella dichiarazione sostitutiva; le due responsabilità sono dunque compatibili e integrabili. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non ha documentato l'irrevocabilità di una eventuale pronuncia della Corte dei Conti e che, ai fini della quantificazione della responsabilità erariale, la Corte dei Conti può tener conto della confisca già disposta dal giudice penale. Sul terzo motivo la Corte ha seguito la propria giurisprudenza consolidata che qualifica la condotta come "a consumazione prolungata" (un unico comportamento originario che legittima la percezione periodica di emolumenti indebitamente corrisposti). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lvo n. 165/2001, art. 53, comma 7

    "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto:. ... il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti."

    La Corte ha interpretato tale norma come disciplina di natura ripristinatoria (recupero dei compensi indebitamente percepiti) e non come norma sanzionatoria penalmente equivalente; ciò consente la cumulazione con la sanzione penale purché non si configuri identità del fatto naturalistico e del fine perseguito

  • d.lvo n. 165/2001, art. 7-bis

    "l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti"

    Attribuisce alla Corte dei Conti la competenza a recuperare il compenso indebitamente percepito; la finalità è ripristinatoria/erariale e non meramente punitiva, e deve essere valutata insieme alle misure penali già adottate

  • codice penale, art. 640 comma 2

    Norma penale rilevante nel caso: sanziona la truffa aggravata per "artifici e raggiri". La Corte ha ritenuto che il reato perseguito penalmente fosse fondato sugli artifici (omissione nella dichiarazione) e quindi distinto dalla mera indebita percezione contabile

  • codice penale, art. 649

    Richiamato dal ricorrente nella censura; la Corte non ha ritenuto che le questioni sollevate con riferimento a questa norma rendessero ammissibile il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, VII Protocollo, art. 4

    Invocato dal ricorrente in relazione al "ne bis in idem"; la Corte ha escluso la violazione sul presupposto dell'assenza di identità del fatto naturalistico e della diversa finalità delle misure contabili rispetto a quelle penali

  • Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, artt. 50, 51, 52 par. 3

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la tutela contro la duplicazione della sanzione; la Corte ha ritenuto non provata l'identità delle sanzioni e quindi non fondata la censura

  • codice di procedura penale, art. 616

    Applicato dalla Corte quale norma conseguente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso: impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra responsabilità penale (che sanziona inganni, artifici e condotte fraudolente) e responsabilità contabile/erariale (che mira al recupero di somme e al ripristino dell'assetto finanziario): la sola coincidenza dell'oggetto economico non implica automaticamente il "ne bis in idem"
  • Per far valere un'eccezione di "ne bis in idem" è necessario dimostrare l'identità del fatto naturalistico e che le sanzioni perseguono la stessa finalità punitiva; è utile documentare l'irrevocabilità e il contenuto concreto della pronuncia contabile
  • Le misure di confisca penale e i provvedimenti di recupero erariale possono essere complementari se disciplinano finalità diverse (sanzionatoria vs ripristinatoria); la Corte dei Conti, nella quantificazione, deve tener conto di quanto già recuperato o confiscato
  • Quando si contesta il momento consumativo di un reato (istante vs consumazione prolungata), verificare la giurisprudenza di merito e di legittimità specifica per il tipo di fattispecie (es. indebita percezione di emolumenti periodici per omissione amministrativa può essere qualificata come consumazione prolungata)
  • Le doglianze sulla sproporzione complessiva delle sanzioni richiedono prova e documentazione puntuale (es. provvedimenti contabili irrevocabili, calcoli delle somme già versate, valutazione della confisca), altrimenti sono spesso ritenute manifestamente infondate
  • In fasi processuali di impugnazione alla Corte di Cassazione, i motivi manifestamente infondati o che non si confrontano con la giurisprudenza consolidata sono normalmente dichiarati inammissibili: concentrare l'impugnazione su profili giuridici e probatori solidi e documentati

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