Ordinanza n. 302/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 121 del 04.03.2026 del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Brindisi unitamente alla nota di trasmissione (prot. n. 0033427) del 5.03.2026 del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Servizio Gestione e Vigilanza del Comune di Brindisi, avente ad oggetto: “ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI (ARTT. 31 E 35 D.P.R. N. 380/01 E SS.MM.ED II) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ A.s.r.l. dei sig. D.C.M. e T.s.r.l.s.” con la quale è stato ordinato alla Società Accadueo S.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t. Esposito Anna Maria, al sig. Di Cicco Massimiliano ed alla Società Tiki S.r.l.s. in persona del Legale rappresentante p.t. Renzullo Andrea, ciascuno per la propria qualità e responsabilità, di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione/rimozione delle opere e installazioni abusivamente realizzate, così come descritte nella relazione di accertamento tecnico redatta dal Servizio Abusivismo del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Brindisi e rappresentate nell’allegata planimetria generale e sostanziale (All. sub lett. A) unitamente alla Relazione del Settore Paesaggio e Demanio Costiero prot. N. 144569 del 13/11/2025 (all. sub lett. B), ripristinando lo stato dei luoghi esistente prima delle opere, installazioni ed interventi abusivi realizzati ed in conformità ai titoli edilizi rilasciati, nel termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento, con invito, altresì, a comunicare al Servizio Abusivismo la data di inizio dei lavori di demolizione/rimozione e la successiva data di fine lavori; della planimetria generale (richiamata come allegato sub A) che pure si impugna), della Relazione di sopralluogo (prot. n. 0144569 del 13.11.2025 - allegato sub B) che pure si impugna, il cui contenuto è stato conosciuto con la notifica dell’ordinanza n. 121/2026 nonché dei seguenti atti ivi richiamati, per quanto di ragione e pregiudizio, ossia: nota n. 390921/2025 del Comando della Guardia di Finanza Sezione Navale di Brindisi, del richiamato verbale di sopralluogo congiunto del 4.08.2025, 6.08.2025 e 12.08.2025 della GdF Settore Navale e del Comune di Brindisi (Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, Servizio Abusivismo Edilizio e Settore Ambiente ed Igiene Urbana – Servizio Paesaggio, Demanio Costiero), presso lo stabilimento balneare Guna Beach e i suoli adiacenti in ditta Di Cicco Massimiliano, delle richiamate “relazioni di accertamento redatte dal Servizio Abusivismo e dal Servizio Paesaggio Demanio Costiero agli atti del fascicolo d’ufficio” (allo stato non note), della “documentazione fotografica agli atti d’ufficio” genericamente richiamata e non nota, della citata nota del 4.08.2015 della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Brindisi (comunicazione non nota all’odierna ricorrente), della deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Brindisi n. 133 del 16.06.2016 (non nota), nonché per quanto di interesse e pregiudizio delle note richiamate nella Relazione (all. B) ossia della nota prot. n. 0031176 del 18.03.2022 e Relazione Suat prot. n. 042983 del 29.04.2024 nonché degli allegati richiamati in calce alla cit. Relazione, ossia: Stralci cartografici brindisiwebgis, nota Prot. Gen. Autorità di Bacino n.0007133 del 21/05/2013, nota Prot. Gen. Autorità di Bacino n.0009487 del 10/07/2013, nota Prot. Gen. Autorità di Bacino n.0006314 del 08/05/2015, nota Prot. Gen. Autorità di Bacino n.0013606 del 02/10/2015; nonché delibera di G.M. Comune di Brindisi n. 135 dell’11.04.2014, Piano di evacuazione prot. Gen. Comune Br n.0049872 del 22/04/2025 e comunicazione pulizia e utilizzo dell’area demaniale antistante Centro Velico di Torre Guaceto e richiesta potenziamento e monitoraggio della cartellonista monitoria costiera - Protocollo N.0069532 del 06/05/2025 (tutti, allo stato non conosciuti), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto; con riserva sin da ora di motivi aggiunti all’esito della conoscenza degli atti richiamati e non noti - allo stato - alla odierna parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a manufatti e beni collocati in parte su terreno privato e in parte su area demaniale
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore stabilimento balneare)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che imponeva, a più soggetti, la demolizione o rimozione di numerosi manufatti e beni e il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni. L'amministrazione aveva fondato il provvedimento sull'assenza o difformità dei necessari titoli abilitativi e, per parte delle opere, sull'utilizzo nell'ambito di un'attività commerciale di stabilimento balneare ritenuta incompatibile con la destinazione urbanistica del terreno privato. Sono stati contestati anche gli atti presupposti e gli elaborati tecnici richiamati nell'ordinanza, molti dei quali non conosciuti dalla ricorrente, con riserva di motivi aggiunti. Il testo dell'ordinanza cautelare non specifica analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, rilevando tuttavia che le censure richiedono un approfondimento collegiale per la molteplicità e l'eterogeneità delle opere interessate.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare limitatamente all'efficacia dell'ordine di rimozione delle opere e dei beni e di ripristino dello stato dei luoghi, per salvaguardare lo stato di fatto nelle more della decisione collegiale e considerata la natura demolitoria del provvedimento, concernente anche opere di non immediata e facile amovibilità. La sospensione è stata disposta senza anticipare alcuna valutazione definitiva sulla legittimità delle opere o dell'attività esercitata. Il giudice ha precisato che la sospensione dell'ordinanza non equivale al rilascio, al conseguimento o all'accertamento interinale dei titoli necessari per lo svolgimento dell'attività commerciale e non impedisce all'amministrazione di adottare provvedimenti inibitori o altri provvedimenti previsti dalla legge qualora ravvisi attività non compatibili con la destinazione dell'area o con i titoli disponibili. Ogni ulteriore decisione in rito e nel merito è stata riservata alla fase di merito, fissata per il 25 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Sono richiamati quale fondamento normativo dell'ordinanza comunale di demolizione e ripristino impugnata; l'ordinanza cautelare non ne offre una specifica interpretazione.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha sospeso provvisoriamente l'efficacia dell'ordine demolitorio e ripristinatorio nei limiti indicati in motivazione.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un'ordinanza di demolizione può essere limitata agli effetti materiali di rimozione delle opere e di ripristino dello stato dei luoghi, quando la complessità e l'eterogeneità degli interventi e la loro non agevole amovibilità rendano necessario conservare lo stato di fatto fino alla decisione di merito.
- La sospensione cautelare di un provvedimento demolitorio non comporta il rilascio, il conseguimento o l'accertamento interinale dei titoli abilitativi necessari per l'esercizio di un'attività commerciale, né costituisce autorizzazione implicita allo svolgimento di attività non autorizzate o incompatibili con la destinazione dell'area.
- Anche quando sia sospeso l'ordine di rimozione e ripristino, l'amministrazione conserva il potere di adottare provvedimenti inibitori o gli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge qualora ravvisi l'esercizio di attività incompatibili con la destinazione urbanistica dell'area o con i titoli nella disponibilità dell'interessato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 1257/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 233/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 234/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 279/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 280/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 281/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →