Cassazione Civile, Ordinanza n. 14910/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diritto alla pensione di reversibilità spettante alla figlia di un lavoratore deceduto nel 1992. In primo grado era stata riconosciuta la prestazione con decorrenza dalla data del decesso del genitore; la Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione limitando la decorrenza al 1 luglio 2009, cioè al primo giorno successivo alla domanda amministrativa, ritenendo che nel ricorso introduttivo la parte avesse chiesto espressamente la prestazione solo da tale data e che la decisione di primo grado fosse incorsa in ultrapetizione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la decorrenza della prestazione dalla morte del genitore e che vi fosse stata omessa pronuncia su una domanda implicita in tal senso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al vizio motivazionale, che il motivo non indicava specificamente il fatto decisivo asseritamente omesso; quanto alla violazione di legge e alla censura sull'omessa pronuncia, ha osservato che il motivo non forniva elementi idonei a dimostrare la proposizione di una domanda di decorrenza dalla data del decesso, mentre la sentenza impugnata aveva accertato che la parte aveva espressamente limitato la richiesta alla decorrenza dalla domanda amministrativa. È stata inoltre disposta la irripetibilità delle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La censura ex n. 5 è inammissibile se non indica il fatto decisivo omesso; la contestazione sulla ricostruzione della domanda, inoltre, non può prescindere dall'accertamento del giudice di merito sull'effettivo contenuto del petitum.
Le spese sono state dichiarate irripetibili ai sensi della disciplina speciale richiamata nel provvedimento.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio dell'ulteriore importo è parametrato a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non individua in modo specifico il fatto storico, decisivo e controverso, asseritamente trascurato dal giudice di merito.
- La qualificazione e l'interpretazione della domanda giudiziale appartengono al giudice di merito e possono essere censurate in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità, mediante una critica puntuale all'accertamento compiuto nella sentenza impugnata.
- Chi deduce l'omessa pronuncia su una domanda implicita deve indicare elementi concreti da cui desumere l'effettiva proposizione di quella domanda; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Se la parte in primo grado ha espressamente limitato la richiesta a una determinata decorrenza della prestazione, non può sostenersi in cassazione, senza adeguato supporto, che il giudice abbia omesso di pronunciarsi su una decorrenza diversa non emergente dal petitum.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 28 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14840/2024 del 28/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 28 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14843/2024 del 28/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 28 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14845/2024 del 28/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 28 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14848/2024 del 28/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 28 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14857/2024 del 28/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 28 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14858/2024 del 28/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →