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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31378/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Nel procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Chieti, due imputati erano accusati di concorso in una violazione di sigilli o di un provvedimento del giudice ex artt. 110 e 392 c.p., in relazione a fatti verificatisi in Villamagna in epoca anteriore e prossima al 4 luglio 2022. La persona offesa, costituitasi parte civile, ha chiesto la ricusazione del giudice del dibattimento sostenendo che costui avesse già espresso una valutazione di merito su fatti collegati, in un diverso procedimento riguardante un episodio del 2 settembre 2019 relativo alla chiusura di un passaggio esclusivo in contrada Marciliana, concluso con assoluzione di un diverso imputato. Secondo la ricorrente, tale precedente decisione avrebbe pregiudicato l’imparzialità del giudice. Con il ricorso si deduceva inoltre che la Corte d'appello avesse erroneamente dichiarato l’istanza inammissibile per carenza di documentazione, mentre i presupposti fattuali della ricusazione sarebbero stati desumibili dagli atti. La ricorrente invocava la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sulla ricusazione del giudice che abbia già formulato valutazioni di merito sul medesimo fatto e sul medesimo soggetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato, perché il precedente procedimento riguardava un fatto storico diverso e soggetti solo parzialmente coincidenti, difettando il duplice requisito dell’identità del fatto e del soggetto richiesto per la ricusazione fondata su pregiudizio da precedenti valutazioni di merito. Ha inoltre escluso che la causa potesse rientrare nelle ipotesi di ricusazione per gravi ragioni di convenienza, trattandosi di previsione non estensibile oltre i casi tassativi. Il secondo motivo è stato dichiarato aspecifico, poiché l’ordinanza impugnata non aveva fondato l’inammissibilità sulla mancanza di prova documentale, ma sull’insussistenza, in radice, di una causa di ricusazione tipizzata dall'art. 37 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice contestata in concorso di persone

  • art. 392 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice contestata in concorso di persone

  • art. 37 c.p.p.

    disciplina i casi di ricusazione; la ricusazione è ammissibile solo nei casi tassativi previsti dalla norma, come ampliata nei limiti fissati dalla Corte costituzionale per il giudice che abbia espresso valutazioni di merito sul medesimo fatto e sul medesimo soggetto

  • art. 36 c.p.p.

    richiamato in relazione alle cause di astensione, ma non estensibile alla ricusazione per le 'altre gravi ragioni di convenienza'

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità

  • Corte cost. n. 283 del 2000

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 c.p.p. nella parte in cui non consente la ricusazione del giudice che, in altro procedimento, abbia espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto

  • Corte cost. n. 308 del 1997

    richiamata per distinguere tra incompatibilità e astensione/ricusazione e per il carattere tipizzato delle situazioni di incompatibilità

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità senza assenza di colpa

  • Sez. U, n. 25951 del 24/02/2022, Lapelosa

    richiamata per confermare la possibilità di ricusazione in caso di precedente valutazione di merito sullo stesso fatto e sullo stesso soggetto, anche nel procedimento di prevenzione

  • Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Agostini

    definisce l'indebita manifestazione del convincimento come anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato

  • Sez. 1, n. 45448 del 2021

    richiamata per il principio secondo cui l'apprezzamento della causa pregiudicante spetta al giudice della ricusazione in concreto

  • Sez. 5, n. 6797 del 16/01/2015, Sarli

    esclude automatismi: non sussiste ricusazione se il giudice ha giudicato un concorrente ma non ha valutato di merito la posizione dell'odierno ricusante

  • Sez. 1, ord. n. 2663 del 13/01/2026, Faiuolo

    afferma l'inammissibilità della ricusazione fondata sulle 'altre gravi ragioni di convenienza' di cui all'art. 36, lett. h), c.p.p.

  • Sez. 1, n. 12467 del 11/03/2009, Cariolo

    ribadisce che l'art. 36, lett. h), c.p.p. non è estensibile alla ricusazione

Massime di principio

  • La ricusazione del giudice per precedente manifestazione del convincimento è ammissibile solo quando il giudice abbia espresso, in un altro procedimento o nello stesso, una valutazione di merito sul medesimo fatto e nei confronti del medesimo soggetto; non bastano precedenti conoscenze del caso, attività istruttorie o affermazioni incidentali.
  • Il requisito dell'identità richiesto dalla causa di ricusazione fondata su pregiudizio da precedente decisione deve investire sia il fatto storico sia il soggetto coinvolto; la mera affinità tra vicende o la coincidenza parziale tra coimputati non è sufficiente.
  • Non esistono automatismi: il fatto che il giudice abbia già pronunciato su un concorrente nel reato non implica, di per sé, la sua ricusabilità nei confronti di altro concorrente, se la posizione di quest'ultimo non è stata oggetto di valutazione di merito.
  • Le 'altre gravi ragioni di convenienza' possono fondare l'obbligo di astensione, ma non sono autonomamente estensibili alla ricusazione, che resta istituto eccezionale e a numero chiuso.
  • In cassazione, la censura sulla ricusazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione dell'ordinanza impugnata; è inammissibile il motivo che resti generico o aspecifico rispetto alla ragione decisoria effettivamente adottata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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