Cassazione Civile, Ordinanza n. 30162/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il cliente aveva agito in giudizio per ottenere la ripetizione delle somme che assumeva essere state indebitamente trattenute nel corso del rapporto di apertura di credito utilizzabile sul conto corrente intrattenuto con la banca, deducendo l'applicazione di interessi superiori a quelli convenuti, l'illegittimità della commissione di massimo scoperto e di spese e competenze varie, nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello del cliente, ritenendo che la documentazione prodotta non consentisse di ricostruire il rapporto e che l'ordine di esibizione non potesse supplire alla carenza probatoria; il cliente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: omesso esame di un fatto decisivo per non avere la Corte d'appello pronunciato sulla questione dell'impossibilità di ricostruire i movimenti con gli estratti conto a scalare; violazione delle regole sull'onere della prova per avere la Corte ritenuto mancante il contratto di conto corrente nonostante fosse stato depositato il contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria; violazione dell'art. 210 c.p.c. per avere reputato inidonea la documentazione prodotta e negato che l'ordine di esibizione potesse integrare la prova già offerta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, osservando che la censura di omessa pronuncia non era stata adeguatamente specificata e localizzata negli atti di appello, in violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6, e che in ogni caso il rigetto della domanda era implicito nella valutazione di insufficienza della documentazione prodotta. Ha poi rigettato il secondo e il terzo motivo, rilevando che nel rapporto di conto corrente bancario il cliente che agisca per la ripetizione di somme indebitamente versate in presenza di clausole asseritamente nulle deve provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti mediante la produzione del contratto contenente le clausole contestate, senza poter invocare la vicinanza della prova per spostare l'onere sulla banca. Ha inoltre precisato che l'esibizione ex art. 210 c.p.c. e il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria presuppongono una preventiva richiesta alla banca non soddisfatta senza giustificazione e non possono essere usati per colmare integralmente il mancato assolvimento dell'onere probatorio. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Il vizio di omessa pronuncia viene ricondotto alla nullità della sentenza o del procedimento; tuttavia la censura deve essere specificamente dedotta e correttamente localizzata negli atti del giudizio precedente.
Il ricorrente ha l'onere di indicare e localizzare gli atti processuali su cui fonda il motivo, anche quando lamenta l'omessa pronuncia su un motivo di appello.
L'ordine di esibizione è utilizzabile solo in presenza dei presupposti di legge e non può essere adoperato per supplire integralmente alla mancata prova della parte che agisce.
art. 119, comma 4, D.Lgs. n. 385 del 1993
Il cliente può ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa al rapporto bancario e alle singole operazioni degli ultimi dieci anni; tale facoltà è richiamata come strumento per procurarsi la documentazione necessaria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione di somme indebitamente versate in relazione a un rapporto di conto corrente bancario, il cliente che deduca la nullità di clausole o l'indebito addebito di oneri deve provare il titolo del proprio diritto e, in particolare, produrre il contratto e la documentazione necessaria a dimostrare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti.
- Il principio di vicinanza della prova non consente di trasferire sulla banca l'onere di dimostrare la legittimità degli addebiti quando la documentazione contrattuale è, di regola, nella disponibilità di entrambe le parti sin dal momento della sottoscrizione.
- L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere utilizzato come rimedio surrogatorio rispetto al mancato assolvimento dell'onere probatorio della parte istante; esso presuppone che la documentazione sia stata previamente richiesta alla controparte e non consegnata senza giustificazione.
- In cassazione, la denuncia di omessa pronuncia richiede la puntuale riproduzione o localizzazione del motivo di appello asseritamente non esaminato; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Il rigetto della domanda può risultare anche implicitamente dalla ratio della decisione quando la statuizione adottata sia incompatibile con l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata.
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