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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20079/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'interpretazione di un titolo esecutivo formatosi all'esito di un lungo contenzioso nel quale, dopo una cassazione con rinvio, la Corte d'appello di Torino aveva regolato le spese di tutti i gradi del processo, disponendo che le spese dei quattro gradi di giudizio fossero compensate al 50% e ponendo il restante 50% a carico dei convenuti in riassunzione, con liquidazioni puntuali per primo grado, appello, cassazione e rinvio. I ricorrenti, in qualità di creditori, avevano poi notificato precetto per il pagamento di una somma che ritenevano ancora dovuta a titolo di spese del primo grado, detraendo quanto già percepito in precedenza. Gli intimati avevano proposto opposizione sostenendo di avere già integralmente pagato quanto dovuto per le spese di primo grado in base al precedente titolo, e che la successiva sentenza di rinvio non avesse comportato un ulteriore e autonomo diritto al rimborso delle medesime spese. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione; la Corte d'appello, in sede di impugnazione, l'aveva rigettata ritenendo che la sentenza di rinvio avesse solo confermato la statuizione del Tribunale sulle spese, senza riliquidare ex novo il titolo e senza imporre un secondo pagamento. Contro questa decisione i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: con il primo hanno denunciato omesso esame e vizio di motivazione sull'interpretazione del titolo esecutivo; con il secondo hanno denunciato violazione degli artt. 615, 132, 323, 324 e 389 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito avesse escluso erroneamente la liquidazione ex novo delle spese nel giudizio di rinvio e violato il giudicato; con il quarto hanno denunciato violazione degli artt. 336, 389, 392, 394 e 615 c.p.c., sostenendo che la sentenza di rinvio avesse sostituito integralmente quella di primo grado e quindi riliquidato le spese dell'intero processo; il quinto motivo riguardava la liquidazione delle spese del giudizio di merito; il terzo motivo, relativo a pretesa ultrapetizione, è stato dichiarato inammissibile. Nel frattempo una delle resistenti ha proposto ricorso incidentale, deducendo violazione del contraddittorio e omesso esame di un fatto decisivo, ma tale ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e novità della censura.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale, congiuntamente esaminati, ritenendo che la Corte d'appello avesse interpretato in modo contraddittorio e illogico il titolo esecutivo. Secondo la Cassazione, la sentenza di rinvio del 2018 non aveva lasciato sopravvivere la statuizione sulle spese della sentenza di primo grado, ma aveva operato una nuova regolazione delle spese dell'intero processo, espressamente riferita ai quattro gradi di giudizio e basata su una compensazione al 50%. È stato quindi ritenuto errato attribuire alla sentenza di rinvio il solo significato di conferma della precedente statuizione del Tribunale e della bontà dei pagamenti già eseguiti, perché la pronuncia di rinvio sostituiva le precedenti regolazioni sulle spese. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame, anche in punto di spese del giudizio di legittimità. È stato dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il quinto, e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per censurare violazioni di legge sostanziale e processuale nell'interpretazione del titolo esecutivo e degli effetti della cassazione con rinvio

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo e vizio motivazionale

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato quale norma sull'opposizione all'esecuzione, nel contesto della contestazione del precetto fondato sul titolo formatosi nel giudizio di rinvio

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato tra le norme dedotte come violate in relazione alla motivazione della decisione impugnata

  • art. 323 c.p.c.

    richiamato in relazione alla formazione del giudicato e alla definizione del rapporto tra precedenti pronunce e sentenza di rinvio

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato formale e alla stabilità della sentenza passata in giudicato

  • art. 389 c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti della cassazione con rinvio e alla sostituzione della pronuncia cassata

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato in relazione all'effetto espansivo della cassazione e alla sorte delle statuizioni sulle spese

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato per il giudizio di rinvio davanti al giudice designato dalla Corte di cassazione

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato per il contenuto e i limiti del giudizio di rinvio

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per la declaratoria di inammissibilità del terzo motivo e del ricorso incidentale per difetto di specificità e carenza dell'esposizione del fatto processuale

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo assorbito relativo alla liquidazione delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo assorbito relativo alla compensazione e regolazione delle spese di lite

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso incidentale

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione con rinvio, la sentenza rescissoria sostituisce la pronuncia cassata e la regolazione delle spese va interpretata in modo sistematico, avendo riguardo al testo complessivo del dispositivo e della motivazione, senza isolare singole previsioni precedenti ormai travolte.
  • Quando il giudice di rinvio dispone espressamente una nuova liquidazione delle spese dell'intero processo e le riferisce a più gradi di giudizio, non è consentito leggere la decisione come mera conferma delle pregresse statuizioni, se ciò contrasta con il tenore letterale del titolo e con la funzione sostitutiva della pronuncia di rinvio.
  • In sede di opposizione all'esecuzione, l'interpretazione del titolo esecutivo deve essere coerente con il contenuto integrale della sentenza azionata; è illegittima un'interpretazione contraddittoria che introduca una "sopravvivenza" di capi sulle spese non compatibile con la nuova regolazione giudiziale.
  • Le censure in cassazione devono rispettare l'onere di specificità e completezza dell'esposizione dei fatti processuali e delle difese rilevanti: il motivo che non consente di comprendere in modo autosufficiente la questione è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità di un ricorso incidentale comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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