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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27313/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Summa ha proposto opposizione a precetto sostenendo che il precetto notificatogli da D'Amuri fosse nullo perché D'Amuri non aveva previamente notificato a lui (il debitore) il titolo esecutivo in forma esecutiva: il titolo era invece stato notificato in precedenza da altro concreditore (Cosimo Pinto) e la notifica non risultava univocamente riferibile anche alla volontà del successivo precettante. Il ricorrente censurava la sentenza di primo grado per aver ritenuto idonea, a fini di preventiva conoscenza del titolo, la notifica eseguita da altro concreditore e per non avere valutato la nullità del precetto per omessa previa notifica del titolo da parte dell'intimante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la notifica del titolo esecutivo effettuata da un concreditore, quando non risulti in modo univoco che il notificante aveva agito anche per conto dell'altro creditore che poi ha intimato il precetto, non esonera quest'ultimo dall'obbligo di una propria preventiva notifica del titolo. La Corte ha affermato che, pur in linea generale l'opponente deve allegare e, se contestato, provare il pregiudizio subito per la violazione di norme sulla forma degli atti processuali, esiste un'eccezione quando la violazione rende in modo evidente impossibile l'estrinsecazione del diritto di difesa (pregiudizio autoevidente). Nel caso di notifica del titolo da parte di diverso creditore tale da non chiarire chi intenda esercitare l'esecuzione, il pregiudizio è autoevidente e la mancata specifica allegazione del danno non poteva giustificare il rigetto dell'opposizione. Cassata la sentenza del Tribunale di Brindisi, la causa è stata rimessa allo stesso giudice per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 479 c.p.c.

    La Corte richiama la regola secondo cui il titolo esecutivo deve essere notificato anteriormente o contestualmente al precetto: la mancata notifica da parte del creditore che poi intima il precetto può rendere nullo il precetto stesso quando la notifica precedente non sia chiaramente riferibile anche a quel creditore.

  • art. 480 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso; collegato alle norme sulla forma e sulla efficacia delle notifiche nell'esecuzione.

  • art. 475 c.p.c. (norma abrogata)

    La Corte richiama che la formula prescritta dall'art. 475 (poi abrogata) riguardava la forma esecutiva del titolo e che l'omessa spedizione in forma esecutiva costituisce un'irregolarità formale rilevabile con gli strumenti previsti dal codice.

  • art. 617, comma 1 c.p.c.

    La Corte indica che l'irregolarità formale della notifica del titolo deve essere denunciata nelle forme e nei termini previsti, ivi compreso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, salvo che la violazione produca un pregiudizio autoevidente.

  • art. 156, comma 3 c.p.c.

    Richiamato per spiegare che la mera proposizione dell'opposizione non determina sempre la sanatoria del vizio formale: l'opponente deve in generale indicare il pregiudizio subito, salvo i casi di pregiudizio autoevidente.

  • d.lgs. n. 149/2022

    La Corte menziona la riforma che ha inciso sul regime della spedizione del titolo in forma esecutiva (e sulla documentazione da notificare), segnalando la modificazione del quadro normativo sulle copie in forma esecutiva.

  • principio del contraddittorio

    La Corte ribadisce che il processo esecutivo è caratterizzato da un contraddittorio attenuato e funzionale, ma che alcune facoltà difensive devono restare effettive; quando una violazione formale elimina tali facoltà (es. impedisce di sapere chi realmente intende eseguire), il pregiudizio è autoevidente.

Massime di principio

  • In opposizione a precetto nel processo esecutivo, il debitore deve di regola allegare e provare il pregiudizio derivante da vizi formali (per evitare l'inammissibilità della censura), ma esiste un'eccezione quando la violazione rende evidente e totale l'impossibilità di esercitare il diritto di difesa (pregiudizio autoevidente).
  • La notifica del titolo esecutivo fatta da un concreditore non sostituisce sempre la preventiva notifica richiesta al creditore che poi intima il precetto: è necessario che dalla relata o da elementi chiari risulti che il notificante abbia agito anche per conto del successivo precettante; in mancanza, il precetto può essere nullo.
  • Nel processo esecutivo occorre valutare la finalità della forma: se la forma dell'atto (es. notifica del titolo) ha la funzione specifica di informare il destinatario di chi intende esercitare l'esecuzione, la sua violazione può comportare un pregiudizio immediato e rilevante senza bisogno di ulteriore allegazione.
  • Il giudice del merito deve verificare non solo l'esistenza della notifica del titolo, ma anche a chi essa fosse concretamente riferibile (se il notificante ha agito anche per conto dell'intimante del precetto), prima di dichiarare inammissibile l'opposizione per mancata allegazione del pregiudizio.
  • Dopo la riforma (d.lgs. 149/2022) vanno curate le nuove prescrizioni sulla documentazione da notificare; tuttavia i principi sulla necessità di tutelare la possibilità di difesa rimangono centrali e la valutazione dell'autoevidenza del pregiudizio resta applicabile.

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