Cassazione Civile, Ordinanza n. 08861/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto crediti di natura lavoristica. In sede di rinvio, la corte territoriale ha accolto l'appello del lavoratore e ha condannato la società al pagamento di euro 17.513,43 a titolo di TFR, dopo avere ritenuto che un precedente pagamento eseguito dalla società dovesse essere imputato, ai sensi dell'art. 1193, comma 2, c.c., al credito meno garantito relativo all'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo, e non al TFR, che gode di collocazione preferenziale ex art. 2776, comma 1, c.c. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 631 e 653 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello non avrebbe considerato un pagamento parziale, da essa specificamente allegato e non contestato dal lavoratore, che avrebbe dovuto comportare la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna solo per il residuo. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché la deduzione del pagamento, fondata sul principio di non contestazione, era formulata in modo generico e non era assistita da specifica allegazione dei dati fattuali; inoltre ha rilevato che la sentenza impugnata dava comunque atto della sola deduzione di avvenuti versamenti, senza riconoscere una prova specifica del pagamento invocato dalla società.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del resistente. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
il principio di non contestazione può essere utilmente invocato solo se il fatto storico è specificamente allegato e il motivo di ricorso consente di verificare gli atti e i conteggi rilevanti.
è richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma il motivo è stato reputato inammissibile per genericità della deduzione del pagamento.
è richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
in sede di rinvio, è stata applicata per imputare il pagamento al debito meno garantito, non al credito assistito da collocazione preferenziale.
è affermata la collocazione preferenziale del credito di TFR rispetto ad altro credito meno garantito.
è richiamato per la decisione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'inammissibilità del ricorso integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
è menzionato come base del credito risarcitorio da licenziamento illegittimo, utilizzato nel ragionamento sull'imputazione del pagamento.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione può operare solo in presenza di una specifica allegazione del fatto storico rilevante; non è sufficiente un richiamo generico a un pagamento o a versamenti senza indicazione puntuale di importi, titolo e collocazione processuale.
- Nel ricorso per cassazione che denunci la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre indicare con precisione dove il fatto sia stato dedotto e trascrivere i passaggi essenziali degli atti difensivi rilevanti, così da consentire il controllo sulla corretta applicazione del principio di non contestazione.
- Il pagamento costituisce eccezione in senso lato e può essere allegato anche per la prima volta in appello o nel giudizio di rinvio; tuttavia la sua rilevanza processuale resta subordinata a un'allegazione specifica e alla dimostrazione del fatto estintivo.
- Quando vi siano più debiti verso il medesimo creditore, l'imputazione del pagamento deve rispettare l'ordine delle garanzie e la maggiore o minore tutela del credito, con preferenza per il credito assistito da collocazione privilegiata rispetto a quello meno garantito.
- La mera deduzione di aver eseguito pagamenti in corso di causa non consente, di per sé, di ridurre l'importo dovuto se non è chiaramente provato quale parte dell'obbligazione sia stata effettivamente estinta.
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