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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08855/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a due dipendenti addetti a un punto vendita di Napoli, chiuso per asserita soppressione dell’unità locale. I lavoratori hanno sostenuto che il rapporto fosse in realtà riconducibile a un unico centro di imputazione di interessi comprendente più società del medesimo gruppo, con utilizzo promiscuo della manodopera e coordinamento unitario, e hanno chiesto la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, St. lav., previa verifica del requisito dimensionale. In primo grado le domande sono state respinte e l’opposizione è stata dichiarata improcedibile per tardiva notifica; in appello, invece, la Corte ha riformato la decisione, escluso l’improcedibilità, ritenuto ammissibili le ulteriori allegazioni in fase di opposizione, valorizzato testimonianze e documenti per affermare l’unicità del centro di imputazione tra alcune società, dichiarato illegittimo il licenziamento e ordinato reintegra e risarcimento. La società ricorrente principale ha impugnato la sentenza di appello con quattro motivi: 1) ha contestato la statuizione sulla non improcedibilità dell’opposizione, sostenendo che la notifica tardiva dovesse comportare improcedibilità; 2) ha dedotto la violazione del divieto di mutatio libelli, assumendo che in opposizione i lavoratori avessero introdotto fatti costitutivi nuovi; 3) ha censurato la valutazione di attendibilità dei testimoni come violazione di norme processuali e dell’onere della prova; 4) ha lamentato omesso esame e/o motivazione insufficiente sulla ricostruzione del centro unico, in particolare sull’inclusione di una società nel gruppo rilevante ai fini della soglia dimensionale e della tutela reintegratoria. Una società controinteressata ha proposto ricorso incidentale tardivo sulle spese; un altro ricorso incidentale condizionato ha riproposto la questione dell’improcedibilità. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale non condizionato e assorbito quello condizionato, affermando che la notifica dell’opposizione, seppure tardiva rispetto al termine a comparire, non equivale a omessa notifica e non determina improcedibilità; che nella fase di opposizione del rito Fornero possono essere dedotti fatti secondari e ulteriori elementi di prova, purché a sostegno del medesimo fatto costitutivo; che la valutazione di attendibilità dei testimoni è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata; e che la ricostruzione dell’unico centro di imputazione era sorretta da motivazione sufficiente e non apparente. La sentenza di merito è stata quindi confermata nel suo nucleo decisorio favorevole ai lavoratori, con solo la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale della società e la regolazione delle spese secondo soccombenza e compensazione tra le società.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società datrice di lavoro, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale non condizionato della società controinteressata per tardività rispetto al termine di impugnazione, e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. È stata così confermata la sentenza d’appello che aveva annullato il licenziamento e riconosciuto la tutela reintegratoria nei confronti di alcune società, mentre aveva escluso la responsabilità di TOD’S spa; le spese di legittimità sono state poste a carico delle società soccombenti verso i lavoratori e compensate tra le società. La Corte ha fondato la decisione, in sintesi, su tre punti: la tardiva notifica dell’opposizione nel rito Fornero non comporta improcedibilità quando la notifica sia comunque avvenuta e la controparte abbia potuto difendersi; nella fase di opposizione possono essere introdotti elementi probatori ulteriori e fatti secondari a sostegno del medesimo fatto costitutivo; la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione dell’unico centro di imputazione di interessi sono questioni di merito sorrette da motivazione sufficiente e quindi non censurabili in cassazione nei termini prospettati.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 51, 52, 53 e 59, L. n. 92/2012

    Nel rito Fornero la tardiva notifica dell’opposizione o del reclamo non equivale automaticamente a improcedibilità se la notifica è comunque avvenuta e la parte intimata ha potuto costituirsi e difendersi; la fase di opposizione è prosecuzione del giudizio di primo grado in forma piena.

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notifica può essere disposta quando occorra assicurare il contraddittorio; il successivo ripensamento sulla rinnovazione è stato ritenuto errato nel caso concreto.

  • art. 435 c.p.c.

    Richiamato per il termine a comparire e per la disciplina della costituzione nel rito speciale.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a sollecitare una nuova valutazione del merito e dell’attendibilità dei testimoni.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta sufficiente, non apparente né inesistente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la valutazione delle prove testimoniali e documentali è stata ritenuta riservata al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono state indicate le diverse censure di legittimità, ma la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili quelle proposte.

  • art. 18, comma 4, L. n. 300/1970

    La tutela reintegratoria è stata ritenuta applicabile una volta accertato il requisito dimensionale attraverso l’unico centro di imputazione di interessi e l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato sul governo delle spese, ma la censura incidentale è stata dichiarata inammissibile per tardività.

  • art. 92 c.p.c.

    Invocato per contestare la compensazione delle spese, ma senza esito favorevole per la società incidentale.

  • art. 334 c.p.c.

    L’impugnazione incidentale tardiva è stata ritenuta non applicabile quando proposta da parte diversa da quella destinataria dell’impugnazione principale e su capo autonomo della sentenza.

  • artt. 325 e 327 c.p.c.

    Richiamati come termini generali di impugnazione che devono essere rispettati dalla parte che propone impugnazione incidentale non tardiva in senso proprio.

Massime di principio

  • Nel rito Fornero, la tardiva notifica del ricorso in opposizione o del reclamo non determina improcedibilità quando la notifica sia stata comunque eseguita e il contraddittorio sia stato concretamente assicurato; la sanzione dell’improcedibilità è riservata al caso di omessa notifica.
  • La fase di opposizione del rito introdotto dalla L. n. 92/2012 è una prosecuzione del giudizio di primo grado a cognizione piena, non un autonomo grado di giudizio: possono quindi essere dedotti elementi ulteriori e fatti secondari a supporto del medesimo fatto costitutivo, purché non si introduca una nuova causa petendi.
  • La deduzione di circostanze ulteriori in sede di opposizione è ammissibile se ha funzione probatoria o dimostrativa del fatto già posto a fondamento della domanda; non integra mutatio libelli quando non cambia il nucleo fattuale costitutivo della pretesa.
  • La valutazione di attendibilità dei testimoni e il peso attribuito alle risultanze istruttorie appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo motivazione mancante, apparente o meramente apparente.
  • L’accertamento dell’unico centro di imputazione di interessi è un giudizio di fatto fondato su una pluralità di indici sintomatici; se sorretto da motivazione congrua e non illogica, non è censurabile in cassazione come omesso esame di fatto decisivo.
  • L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo nei limiti e nei presupposti previsti dall’art. 334 c.p.c.; quando la parte impugna un capo autonomo della sentenza e il proprio interesse preesiste alla controimpugnazione altrui, devono essere rispettati i termini ordinari di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causaGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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