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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08848/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio della lavoratrice da una società cedente a una società cessionaria in virtù di cessione di ramo d'azienda e dal successivo licenziamento intimato dalla cessionaria per giustificato motivo oggettivo. La lavoratrice ha inizialmente dedotto la nullità del recesso sostenendo che la cessione fosse in frode alla legge e che, quindi, il licenziamento fosse stato intimato da soggetto non legittimato, chiedendo la reintegrazione presso la cedente; in subordine ha contestato altri profili di illegittimità del licenziamento. La Corte d'Appello, dopo avere ritenuto decaduta la lavoratrice dall'impugnazione della cessione del contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. e art. 32, co. 4, lett. c), L. 183/2010, ha però dichiarato illegittimo il licenziamento per difetto di repechage, ritenendo provato che la società aveva assunto o stabilizzato altre lavoratrici in mansioni compatibili. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: il primo per violazione delle norme sul giudicato interno e sul regime delle impugnazioni, sostenendo che l'eccezione di decadenza, essendo stata implicitamente respinta nei gradi di merito, avrebbe dovuto essere riproposta dalla società cedente mediante appello incidentale e non semplicemente reiterata; il secondo per contestare l'applicabilità della decadenza sostanziale; il terzo contro la compensazione delle spese. Il testo non consente di individuare ulteriori dettagli processuali oltre a quelli riportati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che l'eccezione di decadenza era stata implicitamente rigettata dai giudici di primo grado, i quali avevano comunque esaminato nel merito la dedotta frode nella cessione di ramo d'azienda; pertanto, per devolvere tale questione al giudice di appello, la società cedente avrebbe dovuto proporre appello incidentale, anche condizionato, e non una mera riproposizione. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Messina in diversa composizione, affinché esamini il primo motivo di reclamo ritenuto erroneamente assorbito. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La decisione non definisce il merito finale della controversia sul licenziamento, che resta da riesaminare in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La cessione del contratto di lavoro collegata alla cessione di ramo d'azienda è il presupposto della contestata legittimazione del datore subentrante; la sua impugnazione è soggetta al regime decadenziale invocato in giudizio.

  • art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183/2010

    La decadenza prevista per l'impugnazione della cessione del contratto di lavoro ha natura sostanziale ed è soggetta al divieto di rilievo officioso e alla necessità di eccezione di parte.

  • art. 2969 c.c.

    La decadenza sostanziale non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita dalla parte interessata.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Se una questione è stata implicitamente o esplicitamente respinta in primo grado, su di essa si forma giudicato interno se non viene proposta impugnazione incidentale.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    Il giudice di appello non può rilevare d'ufficio la questione coperta da giudicato interno; per rimetterla in discussione serve un appello incidentale.

  • art. 346 c.p.c.

    La mera riproposizione è sufficiente solo per le questioni non esaminate dal primo giudice; non basta quando vi sia stato rigetto espresso o implicito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla ricorrente.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per contestare la regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per contestare la compensazione integrale delle spese di lite.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla decorrenza della decadenza, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel primo motivo quale parametro della censura relativa al giudicato e al corretto svolgimento del contraddittorio in appello.

Massime di principio

  • Quando una questione di merito sia stata rigettata in primo grado anche solo implicitamente, la parte vittoriosa sul punto non può limitarsi a riproporla in appello, ma deve proporre appello incidentale, altrimenti la questione resta coperta da giudicato interno.
  • La riproposizione ex art. 346 c.p.c. è utilizzabile solo per le questioni non esaminate, neppure implicitamente, dal primo giudice; se invece il rigetto è desumibile dall'impianto decisionale, occorre l'impugnazione incidentale.
  • La decadenza sostanziale ex art. 32 L. n. 183/2010 non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita dalla parte interessata.
  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo di repechage integra un elemento costitutivo della fattispecie e la relativa prova incombe sul datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivoAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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