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Sentenza

Sentenza n. 13579/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento n. -OMISSIS-/15 di prot. del 20 luglio 2022, notificato in data 27 luglio 2022, emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Ufficio Commissione di Valutazione e Avanzamento, con verbale n. 9/1 RF in data 20 luglio 2022, previa valutazione del ricorrente nell'Aliquota “ad anzianità” (31 dicembre 2021), riservata ai Marescialli Ordinari “non idoneo all'avanzamento in quanto, nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto una condotta censurata sotto il profilo disciplinare, che ha rivelato gravissime e deplorevoli carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore”; - il verbale della Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 9/1 RF in data 20 luglio 2022 recante il suddetto giudizio; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque connesso, anche se di estremi ignoti.

Giustizia amministrativa202213431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado di Maresciallo Capo e relativo verbale della Commissione di Valutazione e Avanzamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità all'avanzamento per anzianità, fondato sulla circostanza che, nel periodo di scrutinio, egli era stato destinatario di una sanzione disciplinare di stato comportante la sospensione dall'impiego per un mese. Ha dedotto violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, manifesta ingiustizia, illogicità, carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti, difetto di motivazione e violazione del principio di legalità e della riserva di legge. Ha contestato, in particolare, che una sola sanzione disciplinare, a fronte di circa trent'anni di carriera caratterizzata da valutazioni eccellenti, encomi ed elogi, potesse giustificare l'esclusione dall'avanzamento. Ha inoltre censurato la legittimità della sanzione disciplinare, sostenendo che i fatti risalivano al 2009, quando non rivestiva lo status di militare, e che la sanzione era stata adottata in violazione della disciplina del Codice dell'ordinamento militare e della Guida tecnica sulle procedure disciplinari. Ha dedotto l'illegittimità della valutazione per avere attribuito rilievo a fatti anteriori all'incorporamento, senza considerare l'intero percorso di carriera e in contraddizione con le precedenti valutazioni annuali. Nel corso del giudizio ha documentato che la sanzione disciplinare era stata successivamente annullata in sede di ricorso straordinario per violazione del termine perentorio previsto per l'avvio dell'azione disciplinare. L'Amministrazione ha eccepito anche l'improcedibilità per mancata impugnazione del quadro di avanzamento, ma il Tribunale ha ritenuto di poter prescindere dall'esame dell'eccezione, in ragione dell'infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha applicato il principio tempus regit actum, ritenendo che la legittimità del giudizio di non idoneità dovesse essere valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, quando la sanzione disciplinare risultava ancora presente nel fascicolo personale. L'annullamento successivo della sanzione, intervenuto per violazione del termine di avvio dell'azione disciplinare, è stato quindi ritenuto irrilevante ai fini della legittimità originaria dell'atto impugnato. Le censure rivolte direttamente contro la sanzione sono state considerate inammissibili nel presente giudizio, perché la sanzione era stata contestata in altra sede. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che la Commissione avesse esaminato integralmente la documentazione caratteristica e il foglio matricolare, soffermandosi sul periodo di permanenza nel grado di Maresciallo Ordinario, in conformità all'art. 1032, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare. Il sindacato giurisdizionale sui giudizi di avanzamento è stato ricondotto al riscontro di palesi irrazionalità, abnormità o incoerenze immediatamente evidenti dalla documentazione; tali vizi non sono stati ravvisati. Secondo il TAR, la condotta posta a base della sanzione, pur risalente a un periodo anteriore all'arruolamento, poteva incidere sulle qualità morali e di base rilevanti in una valutazione prospettica dell'idoneità al grado superiore. Non è stata ravvisata neppure contraddizione con le precedenti valutazioni annuali, poiché la condotta era stata conosciuta dall'Amministrazione soltanto successivamente. Il Tribunale ha comunque precisato che nulla impedisce all'Amministrazione di rieditare la valutazione tenendo conto dell'annullamento sopravvenuto della sanzione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1032, comma 1, d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    La valutazione del profilo di carriera deve essere compiuta sulla base delle risultanze documentali del fascicolo personale, esaminate nella loro interezza.

  • art. 1392, comma 1, d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    Il termine previsto per l'avvio dell'azione disciplinare è stato qualificato come perentorio; la sua violazione ha determinato l'annullamento della sanzione disciplinare in sede di ricorso straordinario, senza però incidere retroattivamente sulla legittimità del giudizio di avanzamento valutato secondo il tempus regit actum.

  • art. 1, comma 1, l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa; la censura è stata respinta.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione al difetto e all'incongruità della motivazione; il TAR ha ritenuto sufficientemente giustificata la valutazione della Commissione.

  • art. 1056, comma 6-bis, d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    Richiamato dall'Amministrazione con riferimento alla pubblicazione del quadro di avanzamento; la relativa eccezione di improcedibilità è stata ritenuta assorbibile per l'infondatezza nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Applicato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali contenuti nella pronuncia.

Massime di principio

  • Nei giudizi di impugnazione, la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione; le sopravvenienze non incidono, di regola, sulla legittimità originaria dell'atto.
  • L'annullamento sopravvenuto di una sanzione disciplinare utilizzata come elemento della valutazione amministrativa non determina automaticamente l'illegittimità originaria del provvedimento valutativo, quando al momento della sua adozione la sanzione risultava efficace e documentalmente presente nel fascicolo; l'Amministrazione può tuttavia rieditare la valutazione tenendo conto dell'annullamento.
  • Nei giudizi di avanzamento del personale militare, il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della Commissione è limitato alla verifica di palesi irrazionalità, abnormità, incoerenze o contrasti macroscopici con la documentazione di carriera, immediatamente percepibili senza una rinnovata valutazione del merito.
  • Nella valutazione dell'idoneità al grado superiore possono assumere rilievo anche condotte anteriori all'incorporamento, se idonee a incidere sulle qualità morali e di base richieste per l'esercizio delle funzioni del nuovo grado, purché risultino dagli atti esaminati dalla Commissione.
  • Non sussiste contraddizione tra una precedente valutazione annuale favorevole e un successivo giudizio negativo di avanzamento se l'elemento pregiudizievole è stato conosciuto dall'Amministrazione solo dopo la formazione delle precedenti valutazioni.
  • Le censure dirette contro una sanzione disciplinare già contestata in altra sede non possono essere utilizzate nel giudizio contro il distinto provvedimento di avanzamento per ottenere il riesame della legittimità della sanzione stessa.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoGiudizio di ottemperanza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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