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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19226/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Agenzia delle entrate)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l'anno 2007, fondato anche sugli studi di settore e sulla ricostruzione di maggiori ricavi. L'Ufficio aveva contestato l'incongruenza tra ricavi dichiarati e utili esigui, nonché la discordanza tra il valore dei beni strumentali risultante dal libro cespiti e quello indicato negli studi di settore; inoltre era stato contestato il dato relativo ai compensi agli amministratori. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio, limitandosi a confermare il rilievo relativo ai beni strumentali e ricalcolando i maggiori ricavi su tale base. La società proponeva ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione insufficiente sul valore dei beni impiegati nel processo produttivo e violazione dell'art. 115 c.p.c. per omessa considerazione delle prove documentali e della perizia tecnica depositata, asseritamente idonee a dimostrare un valore dei beni diverso da quello ritenuto dai giudici di merito. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata dell'avviso impugnato ai sensi del d.l. n. 119/2018.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che la contribuente aveva depositato una dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, ma ha anche osservato che, in difetto di rituale notificazione o comunicazione della rinuncia alle parti costituite o ai loro avvocati con visto, l'atto non produce l'estinzione del processo in cassazione; esso, però, è comunque indicativo del venir meno dell'interesse alla decisione e determina l'inammissibilità del ricorso. Non sono state liquidate le spese, per la mancata attività difensiva dell'Agenzia delle entrate, e non è stato applicato il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata per l'omessa valutazione delle prove documentali e della perizia tecnica.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per il vizio di motivazione insufficiente sul punto decisivo della controversia.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    Indicata la costituzione dell'Agenzia delle entrate ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificata alle parti costituite o comunicata agli avvocati delle stesse con visto; in difetto, non estingue il processo ma comporta l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 306 c.p.c.

    È stato affermato che non si applica al giudizio di cassazione.

  • d.l. n. 119/2018

    Richiamato quale base della definizione agevolata (c.d. rottamazione) a cui la contribuente ha aderito, determinando la rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso è un atto unilaterale che, se ritualmente portato a conoscenza delle controparti costituite o dei loro avvocati, comporta l'estinzione del processo senza necessità di accettazione, mentre l'accettazione rileva solo ai fini delle spese.
  • L'art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione; la rinuncia al ricorso segue la disciplina speciale dell'art. 390 c.p.c.
  • Se la rinuncia al ricorso non è notificata o comunicata nelle forme richieste, non determina l'estinzione del processo, ma è comunque indice del venir meno dell'interesse alla decisione e rende il ricorso inammissibile.
  • Quando la causa di inammissibilità sopravviene dopo la proposizione del ricorso per cassazione e la controparte non svolge attività processuale, non si provvede alla liquidazione delle spese e non si applica il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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