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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27461/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nicoletti ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva accolto parzialmente l'appello del PM disponendo la custodia cautelare in carcere per i capi 19 (tentata estorsione in concorso, aggravata dal metodo mafioso) e 25 (usura). I motivi di ricorso denunciavano: 1) inammissibilità e genericità dell'appello del PM; 2) vizio di motivazione e interpretazione errata delle intercettazioni in ordine al dolo di concorso e all'aggravante del metodo mafioso; 3) carenza della gravità indiziaria in relazione all'usura per mancanza di elementi su durata e tassi; 4) mancata valutazione dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e inadeguatezza della misura, atteso il consistente lasso di tempo dai fatti e l'assenza di condotte recenti. Sono stati anche prodotti motivi nuovi e documenti (dichiarazioni dei redditi) in sede di cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi come infondati. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che aveva applicato la custodia cautelare per i capi 19 e 25, confermando la sussistenza delle esigenze cautelari alla luce di vari elementi valorizzati nel provvedimento di merito: la totale assenza di fonti lecite di reddito nel periodo intercorrente, l'ampio quadro criminale pregresso, la commissione del reato in concorso con altri soggetti e la documentazione intercettativa ritenuta congruamente interpretata dal giudice di merito. La Corte ha inoltre escluso la possibilità di introdurre in cassazione nuovi documenti relativi al merito (le dichiarazioni dei redditi prodotte tardivamente). Quanto all'aggravante del metodo mafioso, la Corte ha condiviso l'applicazione anche a soggetti non iscritti formalmente ad associazioni mafiose se il comportamento assume natura intimidatoria tale da richiamare metodi mafiosi. In relazione all'usura, è stata ritenuta sufficiente la conversazione intercettata che indicava un patto usurario e la dazione degli interessi a confermarne l'esistenza.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per talune fattispecie; tuttavia il decorso del tempo può incidere sull'attualità della pericolosità e il giudice deve motivare puntualmente. Nel caso la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione ma superata dalla valutazione complessiva (assenza di redditi leciti, quadro criminale pregresso), e ha ritenuto onere della difesa allegare prove contrarie.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante del cd. metodo mafioso: può applicarsi anche a soggetti non formalmente appartenenti a un'associazione mafiosa, quando il comportamento intimidatorio richiami alla mente modalità proprie delle organizzazioni mafiose. La Corte ha ritenuto che le intercettazioni e le dichiarazioni del coindagato fossero idonee a dimostrare tale profilo.

  • art. 393 cod. pen.

    Riferimento difensivo alla possibile riconduzione della condotta a esercizio delle proprie ragioni (azione per credito). La Corte ha escluso questa ricostruzione in assenza di elementi che dimostrassero l'esistenza di una pretesa creditoria giudizialmente agibile e ha ritenuto prevalente la qualificazione come estorsione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa nel quadro critico sull'aggravante e sulle modalità di contestazione; dal dispositivo emerge che la Corte non ha ritenuto decisivo tale richiamo e ha mantenuto la valutazione del Tribunale di merito.

Massime di principio

  • La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è assoluta: un significativo arco temporale tra il fatto e la misura impone al giudice una motivazione specifica sull'attualità del pericolo, ma l'assenza di fonti lecite di reddito e altri indici di pericolosità possono legittimare la custodia cautelare anche dopo tempo.
  • È onere della difesa allegare e provare elementi idonei a contrastare le presunzioni dell'accusa (es. prova di redditi leciti): documenti prodotti per la prima volta in cassazione non sono ammissibili se potevano essere prodotti nei gradi precedenti.
  • L'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Corte di legittimità sindaca solo la logicità e congruenza della motivazione, non alternative plausibili letture non accolte dal giudice.
  • L'aggravante del 'metodo mafioso' può colpire anche chi non è formalmente appartenente a un'organizzazione mafiosa se il comportamento intimidatorio richiama metodi mafiosi agli occhi della vittima.
  • In ipotesi di usura mediante dazione, la prova di un accordo usurario e delle dazioni reiterate può essere ritenuta sufficiente a fondare la gravità indiziaria senza l'obbligo di dimostrare analiticamente ogni singolo pagamento o il superamento trimestrale del tasso soglia se sussiste un patto originario.

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