Cassazione Penale, Ordinanza n. 09514/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda una condanna inflitta a una persona fisica per concorso nel reato di abbandono di animale: secondo l'imputazione, avrebbe abbandonato un cucciolo di pitbull dotato di microchip presso una clinica veterinaria di Prato. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la prescrizione del reato maturata prima della sentenza impugnata; con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che mancasse prova che fosse stata lei a portare il cane in clinica, che fosse stata identificata e che il numero di telefono lasciato per il contatto fosse il suo. Con successiva memoria ha invocato anche l'applicazione dell'art. 344-bis c.p.p., sostenendo la sopravvenuta improcedibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di prescrizione, rilevando che il reato risultava consumato il 28 luglio 2016 e che la sentenza impugnata era stata deliberata il 16 luglio 2021, con ulteriore sospensione dovuta al Covid. Ha inoltre osservato che il secondo motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza di merito, fondata sulla segnalazione della clinica veterinaria alla polizia municipale, secondo cui il cucciolo era stato lasciato dall'imputata, la quale aveva sottoscritto il consenso informato e lasciato il proprio recapito telefonico. La censura è stata ritenuta meramente fattuale e rivalutativa, quindi estranea al sindacato di legittimità. La memoria sull'art. 344-bis c.p.p. è stata considerata inconferente perché l'istituto opera per i fatti commessi dopo il 10 gennaio 2020. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato all'imputata
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per abbandono di animale
invocato dalla ricorrente, ma ritenuto inapplicabile perché riferito ai fatti commessi dopo il 10 gennaio 2020
richiamato per la conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità: spese processuali e somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata quando, sulla base dei dati di fatto emergenti dagli atti richiamati dalla decisione, il termine non risulta maturato alla data della sentenza impugnata, tenendo conto anche delle sospensioni di corso della prescrizione espressamente indicate.
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che si limitino a proporre una diversa lettura del compendio probatorio o una rivalutazione dei fatti, ove la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione non manifestamente illogica e coerente con gli elementi acquisiti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L'istituto dell'improcedibilità di cui all'art. 344-bis c.p.p. non è applicabile ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore prevista dalla norma richiamata dalla Corte.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti fissati dal giudice.
Come è indicizzato
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