Cassazione Civile, Ordinanza n. 30195/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un decreto di espulsione disposto nei confronti di un cittadino straniero, che aveva dedotto in primo grado, tra l'altro, la presenza di legami familiari stabili in Italia e la mancata traduzione del decreto in una lingua a lui nota. Il Giudice di Pace aveva respinto l'opposizione ritenendo legittima l'espulsione, valorizzando l'assenza di una domanda di soggiorno o di protezione internazionale, la presenza di precedenti di polizia e il nulla osta dell'autorità giudiziaria. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 13, comma 2-bis, e 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 8 CEDU, per non avere il giudice di pace considerato i vincoli familiari in Italia, in particolare la convivenza con il padre titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, vincoli che avrebbero imposto una valutazione ostativa all'espulsione; 2) nullità del provvedimento per difetto di motivazione e violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., poiché il giudice di pace non aveva esaminato il motivo di opposizione relativo alla mancata traduzione del decreto in lingua nota, essendo stato tradotto in inglese anziché in serbo; 3) omesso esame di fatto decisivo, sempre in relazione alla denunciata violazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998, e ulteriore censura circa l'irrituale acquisizione dei documenti sui precedenti di polizia da parte di un soggetto asseritamente privo di legittimazione, oltre al rilievo che il provvedimento si fondava su una pericolosità non contemplata nel decreto di espulsione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo. Ha affermato che la tutela dell'unità familiare e il parametro dell'art. 8 CEDU impongono di considerare, caso per caso, anche i legami familiari in Italia del cittadino straniero che non abbia formalmente presentato domanda di ricongiungimento. Ha inoltre ritenuto che il Giudice di Pace avesse completamente omesso di esaminare il motivo di opposizione relativo alla mancata traduzione del decreto di espulsione in lingua nota, integrando un vizio di motivazione e un omesso esame del fatto decisivo. Il terzo motivo non risulta accolto nel testo fornito. Ne consegue la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito, affinché riesamini la legittimità dell'espulsione alla luce dei vincoli familiari allegati e della dedotta violazione dell'obbligo di traduzione.
Norme richiamate
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998
necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine
La norma va applicata anche allo straniero che abbia legami familiari in Italia pur senza avere formalmente chiesto il ricongiungimento, con valutazione caso per caso in coerenza con la direttiva 2008/115/CE.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente come norma ostativa all'espulsione in presenza di determinati legami familiari e personali nel territorio nazionale.
art. 8 CEDU
Il diritto all'unità familiare comprende vita privata e familiare senza gerarchie o gradazioni, e impone di considerare i legami effettivi con il territorio nazionale ai fini della legittimità dell'espulsione.
art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
La mancata traduzione del decreto di espulsione in una lingua conosciuta dallo straniero integra un vizio rilevante del provvedimento, che il giudice di merito deve esaminare espressamente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La totale omissione di esame di una specifica censura può essere dedotta come nullità della decisione per difetto assoluto di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame del fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti è configurabile quando il giudice non consideri una circostanza decisiva specificamente dedotta.
Richiamati a sostegno del vizio di omessa pronuncia e dell'erronea gestione del thema decidendum e del materiale probatorio.
Massime di principio
- In materia di espulsione dello straniero, il giudice deve valutare in concreto e caso per caso l'effettività dei vincoli familiari esistenti in Italia, anche se l'interessato non abbia formalizzato una domanda di ricongiungimento familiare.
- L'art. 8 CEDU, letto in coerenza con la disciplina interna sull'espulsione, tutela unitariamente vita privata e familiare, senza introdurre gerarchie tra tali profili; i legami familiari effettivi possono quindi ostare al provvedimento espulsivo.
- Il decreto di espulsione deve essere motivato anche in relazione alle censure specifiche dedotte in opposizione; l'omesso esame di un motivo autonomo, specie se relativo alla traduzione in lingua nota, integra un vizio denunciabile in cassazione.
- La mancata traduzione del decreto in una lingua conosciuta dallo straniero costituisce un profilo autonomo di legittimità del provvedimento, che non può essere ignorato dal giudice dell'opposizione.
- Quando la decisione impugnata non prende posizione sul contenuto di un motivo ritualmente dedotto e decisivo, la censura può essere qualificata sia come difetto assoluto di motivazione sia come omesso esame di fatto decisivo.
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