Sentenza n. 1466/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio che non aveva incluso i sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già in servizio nell'Arma dei Carabinieri e collocato in quiescenza a domanda dopo 42 anni di servizio utile e al compimento dei 55 anni di età, ha impugnato il prospetto INPS di liquidazione del trattamento di fine servizio, chiedendo l'accertamento del diritto al ricalcolo con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della l. n. 232/1990, oltre agli accessori. L'INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di avere liquidato il trattamento sulla base dei dati trasmessi dall'amministrazione di appartenenza, e la decadenza dal beneficio per mancato rispetto del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2. Nel merito, la controversia concerneva l'applicabilità del beneficio al personale dell'Arma dei Carabinieri, la rilevanza dei requisiti di età e servizio previsti dalla norma, il rapporto tra il beneficio ai fini del TFS e la disciplina della pensione di anzianità, nonché la natura del termine per la presentazione della domanda.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, affermando che l'INPS è l'unico soggetto obbligato a corrispondere il trattamento di fine servizio e deve quindi essere convenuto nel giudizio relativo alla sua liquidazione. Nel merito, ha ritenuto fondato il ricorso. L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, richiamato per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare dall'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, attribuisce il beneficio dei sei scatti stipendiali anche al personale dell'Arma dei Carabinieri che cessi dal servizio a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Tali requisiti sono autonomi rispetto alle successive modifiche della disciplina della pensione di anzianità: la norma non contiene un rinvio dinamico a tale disciplina e il beneficio va calcolato secondo i presupposti espressamente indicati. Il giudice ha inoltre ritenuto che il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non abbia natura decadenziale, essendo funzionale a determinare la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda. La sua inosservanza non priva quindi il dipendente del diritto al beneficio. È stata altresì ritenuta infondata la questione relativa alla copertura finanziaria. Accertato il diritto, il TAR ha ordinato all'amministrazione di ricalcolare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali e di corrispondere le somme aggiuntive con gli accessori di legge. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento
La disposizione attribuisce sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,50 per cento, ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita. Il comma 2 estende il beneficio a chi cessa a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno non è decadenziale, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo.
Modifica e integra la disciplina dei sei scatti stipendiali prevista dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Richiama l'applicazione della disciplina dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997
La disposizione sui sei scatti per il personale che cessa a domanda previo pagamento della contribuzione residua opera ai fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la motivazione mediante adesione ai precedenti conformi.
art. 81 Cost.
Il principio di copertura finanziaria non impedisce l'applicazione giudiziale della disciplina, poiché il legislatore ha previsto una norma di copertura e il principio costituisce un limite al legislatore, non al giudice interprete.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 concorre alla determinazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio del personale delle Forze di polizia, compreso quello dell'Arma dei Carabinieri quale forza di polizia a ordinamento militare, quando ricorrono i requisiti previsti dalla disposizione.
- Per il personale che cessa dal servizio a domanda, il diritto ai sei scatti ai fini del trattamento di fine servizio sorge con il possesso congiunto dei requisiti espressamente indicati dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987: 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
- I requisiti previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 sono autonomi rispetto ai presupposti della pensione di anzianità e non recepiscono automaticamente le successive modifiche della disciplina pensionistica, in assenza di un espresso rinvio legislativo.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale dal diritto al beneficio, ma è funzionale a stabilire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda.
- La controversia sulla corretta liquidazione del trattamento di fine servizio deve essere instaurata nei confronti dell'ente previdenziale competente, quale soggetto obbligato alla corresponsione della prestazione, anche quando la liquidazione sia stata effettuata sulla base dei dati trasmessi dall'amministrazione di appartenenza.
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