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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25451/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza resa in rito concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena inflitta a due imputati per tentata estorsione; nei confronti di uno di essi era stata confermata anche la responsabilità per false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria. Uno dei ricorrenti deduceva, con due motivi, omessa motivazione e violazione degli artt. 125 e 129 c.p.p. per asserita mancata valutazione della possibilità di riqualificare i fatti in minaccia e esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con conseguente proscioglimento per difetto di querela, oltre a censurare la condanna alla rifusione delle spese della parte civile nonostante il preteso integrale ristoro già intervenuto in primo grado. L'altro ricorrente contestava la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., sostenendo che non fossero emersi comportamenti idonei a esercitare una particolare coartazione psicologica sulla vittima e che l'azione non fosse collegata a dinamiche mafiose.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure dell'imputato che aveva aderito al concordato in appello investissero motivi rinunciati e la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., profili non deducibili in cassazione in tale forma di definizione del giudizio, salvo l'illegalità della pena, qui non prospettata. Quanto all'altro ricorrente, ha reputato l'unico motivo inammissibile perché diretto anch'esso a motivi rinunciati e, inoltre, volto a una rivalutazione del merito probatorio, preclusa nel giudizio di legittimità. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    rito “de plano” / sentenza resa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

    nel concordato in appello sono deducibili in cassazione solo le doglianze relative alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione; sono invece inammissibili i motivi rinunciati e le censure sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., salvo illegalità della pena.

  • art. 125 c.p.p.

    violazione degli artt. 125 e 129 cod. proc. pen.

    invocato come parametro di motivazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché riferita a motivi rinunciati e alla mancata delibazione ex art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    la sua mancata applicazione non è deducibile con ricorso per cassazione avverso sentenza resa a seguito di concordato in appello, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

    richiamata dal ricorrente per contestarne la sussistenza, ma la Corte non entra nel merito della doglianza perché il motivo è inammissibile in quanto afferente a motivi rinunciati e alla rivalutazione delle prove.

  • art. 616 c.p.p.

    i ricorrenti devono... essere condannati, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento equitativo in favore della cassa delle ammende.

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per doglianze attinenti alla validità della scelta concordata, al consenso del pubblico ministero e al contenuto della decisione, se difforme dall'accordo; non possono essere riproposti motivi di appello rinunciati.
  • La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di regola, censurabile in cassazione quando la sentenza sia emessa a seguito di concordato in appello.
  • Le censure che richiedono una nuova lettura del compendio probatorio sono estranee al giudizio di legittimità e risultano inammissibili.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblicoEstorsione
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

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